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IL CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

La ricerca si concentrerà, innanzitutto, sulla disciplina del conflitto di interessi tra amministratore e società a responsabilità limitata. In tale ambito è stata avvertita dal legislatore l’esigenza di protezione dell’interesse sociale nei confronti di eventuali comportamenti opportunistici degli amministratori. Per reagire a decisioni gestorie dannose il rimedio a disposizione dei soci di società a responsabilità limitata è rappresentato dall’esercizio dell’azione di annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società, a condizione che il conflitto fosse conosciuto o conoscibile dall’altro contraente. La disposizione è chiaramente riproduttiva della previsione di cui all’art. 1394 c.c. dettata in tema di limitazione legale al potere di rappresentanza. Vivaci discussioni sono sorte, però in dottrina sul requisito della potenzialità del conflitto di interessi. Secondo l’interpretazione dominante il conflitto di interessi per essere rilevante deve essere attuale, cioè valutabile nel momento della formazione del negozio. Esso, inoltre, non deve riscontrarsi in termini astratti e ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui caratteristiche intrinseche consentano l’utile di un soggetto soltanto passando attraverso il sacrificio dell’altro. Il conflitto di interessi che renderebbe annullabile il contratto sarebbe solo quello che abbia inciso concretamente ed attualmente sul contratto stesso che non realizzerebbe, dunque, gli interessi del rappresentato. A tal proposito viene rilevato come la finalità dell’art. 1394 c.c. sia protettiva, prevedendo cioè una misura di reazione ad una lesione effettivamente verificatasi, e non preventiva perché, altrimenti, si introdurrebbe un astratto divieto di agire anziché uno strumento di rimozione degli effetti dell’azione. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che anche un interesse potenziale potrebbe creare una futura contrapposizione di interessi tra il rappresentante ed il rappresentato.Il danno non deve necessariamente essere effettivo, ai fini dell’annullamento del contratto rileva anche un pregiudizio potenziale. Una pluralità di rilievi inducono a non condividere l’introduzione nella fattispecie dell’annullabilità dell’elemento del pregiudizio effettivo. Innanzitutto tale elemento non è menzionato nella formulazione letterale dell’art. 1394 c.c. Il danno può essere un sintomo del conflitto e può fondare un’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del rappresentante, ma non è un elemento costitutivo della fattispecie ex art. 1394 c.c. Tale lettura appare, inoltre, conforme ad una scelta legislativa di carattere generale orientata, a prescindere dalle conseguenze del vizio, sull’interesse della parte che di esso sia stata vittima. L’indagine deve essere, quindi, condotta secondo un criterio ex ante che anticipi l’indagine al momento in cui si è formata la volontà negoziale del rappresentante diretta al fine di avvantaggiarsi a danno del rappresentato. La giurisprudenza che si è pronunciata sull’applicazione dell’art. 1394 c.c. ha fornito risposte non risolutive sulla necessità di dimostrare il danno, anche solo potenziale. In alcuni casi ha ritenuto quest’ultimo elemento costitutivo della fattispecie che deve essere provato in giudizio per ottenere l’annullamento del contratto.In altri ha ritenuto irrilevante la ricorrenza del danno ai fini dell’annullamento del contratto, ritenendo la situazione di conflitto di interessi di per sé idonea a generare un pericolo di pregiudizio per la società. L’unità di ricerca affronterà, infine, il problema dell’eventuale abuso dell’azione di annullamento.

DepartmentDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost1.348,00 euro
Project duration28 July 2015 - 28 July 2017
Proroga28 Luglio 2018
Research TeamATTANASIO Francesca (Project Coordinator)
COSCONATI EGIDIO (Researcher)
DI AMATO Alessio (Researcher)
ROCCO DI TORREPADULA Nicola (Researcher)
SGAMBATI ROSSELLA (Researcher)