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I CONTRATTI TRA IMPRESE.

Gli strumenti posti in essere dal legislatore italiano sono sempre più spesso oggetto di normativa speciale e dunque si integrano in maniera alquanto farraginosa con il resto dell’ordinamento giuridico. Primo punto da dover analizzare sarà quindi quello del coordinamento tra i diversi istituti ed il sistema nel suo complesso.Si prenda ad esempio il più recente di questi strumenti, il contratto di rete. Introdotto nell’ordinamento giuridico dalla L. n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009 (c.d. “Decreto incentivi”), la quale ha aggiunto all’art. 3 il co. 4 ter, contenente la disciplina primigenia del contratto di rete, ha suscitato vivo interesse da parte degli operatori ed un vivace dibattito da parte della dottrina, che hanno indotto il Legislatore ad intervenire più volte per riformarla. Dapprima è stata modificata dalla L. n. 99/2009 (art. 1); poi dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 (art. 42, co. 2 bis); ancora dal D.L. n. 83/2012 c.d. “Decreto sviluppo” (art. 45), ed in particolare dalla relativa legge di conversione L. n. 134/2012; infine dal D.L. n. 179/2012 c.d. “Decreto sviluppo bis”, come convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012. Ed ancora oggi, da più parti, si manifestano forti pressioni affinché il Legislatore intervenga nuovamente a perfezionarne la disciplina.Va inoltre specificato come molte di queste forme di collaborazione si possano facilmente prestare ad abusi di posizione dominante o configurare lesioni della concorrenza. Il coordinamento delle attività di diversi soggetti può innanzitutto rafforzare indebitamente la posizione di uno di questi. La legge non vieta però la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (articolo 3 della legge n. 287/90) che si concretizza quando l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato, causando, conseguentemente, un danno ai consumatori.Gli accordi di collaborazione potranno inoltre facilmente configurare ipotesi di intese restrittive della concorrenza. Ovvero, secondo la l’art. 2 della l. 287/90, gli accordi e/o le pratiche concordanti tra imprenditori nonché le deliberazioni che hanno per oggetto e per effetto quello di falsare e restringere la concorrenza tra imprese. Sarà quindi sicuramente necessario valutare meglio i rischi cui prestano il fianco tali istituti ed i rimedi già presenti nell’ordinamento giuridico e quindi di pronto utilizzo.Forme di collaborazione potranno poi atteggiarsi in modi dei più disparati ed atipici. La mutevolezza dell’odierno assetto economico-giuridico è riconosciuta anche dalla Cassazione, secondo la quale nel valutare le scelte strategiche e l’attività delle imprese non si può «non tener conto dell’evoluzione degli strumenti giuridici necessariamente collegata alle rapide mutazioni della realtà economica nella quale possono trovare spazio forme nuove non necessariamente collegate a normali logiche di profitto della singola impresa» (Cass., sez. trib. civ., 21 gennaio 2009, n. 1465).Non necessariamente infatti seguiranno una delle strutture menzionate in precedenza. Ben potranno essere il risultato di regolamenti contrattuali atipici e complessi. In tali casi sarebbe possibile ricostruire le forme di collaborazione atipiche più comuni e delinearne le caratteristiche principali, le problematiche, ed eventuali elementi comuni.Sono forme organizzative studiate inizialmente soprattutto dalla letteratura economica anglosassone e qualificate come un “ibrido” in virtù della loro collocazione fra i due paradigmi estremi delle possibili forme organizzative, ossia markets e hierarchies, emblema della massima indipendenza, il primo, e della massima dipendenza, il secondo. Si tratta di una sorta di “vasta zona grigia”, che darebbe vita, secondo alcuni, a un tertium genus, in cui l’elemento della “collaborazione” prenderebbe il posto dello scambio e della comunione di scopo.

DepartmentDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost886,00 euro
Project duration20 November 2017 - 20 November 2020
Proroga20 febbraio 2021
Research TeamDI AMATO Alessio (Project Coordinator)
AGRUSTI GIOVANNI (Researcher)
ATTANASIO Francesca (Researcher)
Caccianiga Celestina (Researcher)
D'AMATO Paolo (Researcher)
DE CHIARA Pasquale (Researcher)
Fauceglia Giovanni Battista (Researcher)
ORSINI VINCENZO (Researcher)
ROCCO DI TORREPADULA Nicola (Researcher)
SGAMBATI ROSSELLA (Researcher)