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LA BREVETTABILITÀ DEL VIVENTE: PROFILI DI DIRITTO COMPARATO
Come osservato in sede di obiettivi, nel contesto di una legislazione (nazionale e sovranazionale) che spesso desta problematica interpretative in sede di applicazione, problematiche dovute alla concreta difficoltà di accompagnare razionalmente la costante e veloce evoluzione tecnologica che fa segnare lo studio delle biotecnologie, con la presente ricerca ci si propone di estrapolare e raccogliere razionalmente il quadro di principi ormai consolidatisi - o in via di consolidamento - desumibili dalle numerose decisioni offerte in materia dal formante giurisprudenziale (di Civil Law come di Common Law).Nel contesto europeo, seguendo la “strada ricostruttiva” della materia tracciata dalla Convenzione di Strasburgo, nel 1963, la disciplina prevista dalla Convenzione di Monaco rappresenta a tutt’oggi, anche dopo l’emanazione della Direttiva 98/44/CE, un punto di riferimento essenziale per l’interprete; essa, sfruttando i margini di discrezionalità attribuiti dai precedenti interventi internazionali, detta una disciplina estremamente restrittiva, che, per molti anni, nonostante il lento lavoro di “erosione interpretativa” operato dalla dottrina e dalle decisioni dell’Ufficio Brevetti Europeo come di quelli nazionali, ha creato una situazione di sostanziale paralisi per l’industria biotecnologica comunitaria. La disciplina fissata dalla Convenzione di Monaco esclude espressamente, all’art. 53, lett. b), tanto la brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali quanto quella dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali e di animali, ma, allo stesso tempo, garantisce tutela, tramite la possibilità di ottenere forme di privativa, esclusivamente alle invenzioni aventi ad oggetto i processi microbiologici ed i loro prodotti. Dovrà attendersi – e questo è il lavoro di sistematizzazione che ci si propone - il lento lavoro di interpretazione estensiva operato dalla giurisprudenza e dalla dottrina sulle stringenti definizioni dell’art. 53, lett. b), CBE, perché, col tempo, si sia affermato che anche in Europa le invenzioni biotecnologiche godano di forme di tutela adeguate, sebbene non ancora paragonabili, quanto ai vantaggi immediati per l’inventore, alla parallela disciplina statunitense.Anche negli Stati Uniti la protezione tramite brevetto delle invenzioni biotecnologiche, della living matter non è stata una conquista semplice: nel 1940, In re Arzberger aveva all’apparenza chiuso ogni possibile spiraglio di apertura in tal senso, ma l’espansione dell’ingegneria genetica ha dimostrato come l’esplorazione della via del patent system fosse inevitabile. Quando le Corti statunitensi si resero conto del diffondersi in materia della prassi di affidarsi alla sola tutela offerta dal segreto industriale e che la mancanza di protezione brevettuale sulle invenzioni relative ai living organisms avrebbe scoraggiato la libera circolazione delle informazioni e, con ciò, il progresso scientifico, risposero con lo strumento più immediato che possedevano e cioè con una reinterpretazione dei capisaldi del § 101 del Title 35 U.S.C., riconducendo, tramite un lento lavoro di evoluzione per via giurisprudenziale, anche queste nuove forme di trovati nell’alveo dei comuni requisiti di brevettabilità. L’evoluzione giurisprudenziale, abituata a confrontarsi con la problematica delle richieste di privativa inerenti processi biologici sin dagli ultimi anni del XIX secolo, dimostra quanto sia stato difficile, innanzitutto, ricondurre un “living organism”, quando presenti caratteristiche peculiari, alla nozione di patentable subject matter secondo la duplice possibilità ricostruttiva delle “compositions of matter” e degli “articles of manufacture” (§ 101 del Title 35 U.S.C.). Ostacoli di non minore entità sono stati quelli frapposti da quelle doctrines, come quella del “product of nature”, che hanno indotto, di recente, con decisione del 13/06/2013, la Corte Suprema a negare la brevettabilità delle sequenze di DNA.
Department | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |
Principal Investigator | D'ANTONIO Virgilio | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.100,00 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Research Team | D'ANTONIO Virgilio (Project Coordinator) BENEDETTO ALESSANDRA (Researcher) GIANNONE CODIGLIONE GIORGIO (Researcher) GRIECO Giuliano (Researcher) MANCUSO Ada (Researcher) MEOLI Bruno (Researcher) MUSIO Antonio (Researcher) ROCCA COMITE MASCAMBRUNO Paolo (Researcher) SICA Salvatore (Researcher) VIGLIAR Salvatore (Researcher) |