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LE NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA ESEGUITE DAGLI AVVOCATI. NOVITA' NORMATIVE E PRASSI APPLICATIVE
L’art. 4 della l. 26 dicembre 2005, n.263 aveva introdotto nel tessuto originario della l. n. 53 del 1994 un comma 3 bis dell’art. 3 che autorizzava il difensore della parte alla notificazione postale, servendosi delle procedure informatiche.La disposizione è rimasta in vigore fino al 30.1.12, poiché il successivo art. 25, co. 3, della l. n. 183/2011, ne ha sostituito integralmente il contenuto. In buona sostanza e fino al 30 gennaio 2012, l’avvocato trasmetteva per via telematica il documento sottoscritto con firma digitale, completo della relata di notifica e del numero di registro cronologico, in suo possesso. L’ufficio postale scaricava il file ricevuto, trasformandolo in atto cartaceo che provvedeva a vidimare, per poi spedire la copia al destinatario e rispedire al difensore, sempre a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto vidimato, con la relata di notifica. E’, dunque, chiaro che, al di là della iniziale differenza nella trasmissione dell’atto da parte istante ad ufficiale giudiziario si era in presenza di un tipo di notifica analogo a quello a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., atteso che l’addetto all’ufficio postale, dopo aver ricevuto l’atto ed averne stampati gli esemplari occorrenti seguiva lo stesso procedimento per la sua spedizione.I richiamati recenti interventi normativi hanno previsto una nuova disciplina della notifica a mezzo pec, radicalmente diversa e comunque non più limitata alla gestione del rapporto tra avvocato e ufficio postale, ma relativa all’intero procedimento notificatorio, che si svolge nella sua totalità sotto il controllo dell’avvocato e della sua organizzazione. A partire dal 31 gennaio 2012 un avvocato, previa osservanza delle condizioni soggettive previste dalla relativa disciplina legislativa, può notificare tramite pec qualsiasi atto civile, amministrativo o stragiudiziale che sia destinato alla parte direttamente interessata ovvero ad un avvocato che sia domiciliatario di una parte processuale, anche se non è iscritto al suo medesimo albo, ma in entrambi i casi a condizione che l’indirizzo Pec del destinatario risulti da pubblici elenchi. Diverse problematiche applicative hanno indotto gli avvocati a procedere con molta cautela, rallentando l’operatività di questa potenziale rivoluzione telematica; ciò in particolare, a causa di alcune lacune nella regolamentazione tecnica, sulle modalità di redazione del messaggi di pec, sui formati dei file da allegare, e sui documenti da depositare in giudizio.Peranto, il DL 18 ottobre 2012 n. 179 (il cd. decreto Crescita 2.0) convertito con modificazioni dalla L. n.221/2012 ha rilanciato l’istituto, ridisegnandone la disciplina in in un nuovo unico articolo della legge 53/94: l’art. 3-bis. Pur mantenendola nel corpo della legge n. 53, il legislatore ha distinto nettamente tale disciplina da quella delle notifiche per mezzo del servizio postale. Il Decreto Crescita 2.0, proprio per ovviare alle suddette lacune di ordine tecnico, ha inoltre previsto l’adozione di un decreto del Ministro della Giustizia per riscrivere le regole tecniche sulla notifica telematica, già contenute all’art. 18 del DM Giustizia n.44/2011 e che peraltro si riferivano solo alle notifiche “tra” avvocati. Questi aggiornamenti sono stati emanati con DM n.48/2013.Benchè l’art. 18 del DM prevede che la notifica si intende perfezionata con la cd. ricevuta breve di avvenuta consegna della PEC, questo tipo di ricevuta non riporta l’intero atto con la firma digitale ma solo un suo estratto, peraltro codificato, che non consente al giudice di poter verificare con immediatezza la sua corrispondenza all’originale; inoltre, l’art. 23 del CAD afferma come si possa parlare di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente solo quando vi sia una conformità all’originale “in tutte le sue componenti”.Il presente progetto terrà conto di tali problematiche e di tutte le altre nascenti dall’auspicabile utilizzo della nuova tecnologia.
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | MANCUSO Carlo | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 752,00 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Research Team | MANCUSO Carlo (Project Coordinator) CONFORTI Stefano (Researcher) DE SANTIS Francesco (Researcher) GRIECO Giuliano (Researcher) IANNICELLI Luigi (Researcher) MASTROGIOVANNI GIUSEPPINA (Researcher) SICA Licia (Researcher) |