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LA CONSULENZA CRIMINOLOGICA NEL PROCESSO PENALE MINORILE: IL FONDAMENTO VALORIALE DI UNA DEROGA
La fisionomia del processo penale minorile ruota, quindi, intorno alla posizione in esso riservata al minorenne imputato ovvero indagato, rispetto al quale il coinvolgimento diretto nella attività processuale e la conoscenza della sua personalità ne costituiscono le linee portanti secondo l’art. 1 comma 2 e l’art.9 del DPR 448/88, laddove l’impiego dello strumento processuale, nel rispetto dei suoi fini istituzionali, viene modulato in relazione alla specificità della condizione minorile, contenendone gli effetti pregiudizievoli in riferimento al suo impatto con il sistema di giustizia penale . Il diritto ad essere informato sugli sviluppi e sull’accertamento legato alle vicende giudiziarie, anche quelle alle quali resta estraneo, fanno del minore non un oggetto di tutela, ma un soggetto titolare di diritti , per cui l’esigenza di circoscrivere gli effetti negativi del processo sullo stesso minore, propiziandone la sua responsabilizzazione, trovano il loro fondamento anche negli accertamenti sulla sua personalità, così come prescritti dall’art. 9 del DPR 448/88, per una norma quest’ultima che, ispiratrice del processo penale minorile e derogatoria delle preclusioni previste per il processo penale comune (art. 220 c.p.p.), pur conservando tratti di ambiguità, è destinata a rendere sempre più esplicita la sua proiezione finalisticamente valorativa ed il suo ambito di operatività. Si tratterà di verificare come, rispetto al processo penale comune, il processo penale minorile, proprio in virtù del principio educativo che lo informa, non relega l’indagine sulla personalità, come nel caso dell’art. 133 c.p., all’esito dell’accertamento processuale comune che, cognitivamente, afferma la responsabilità per un illecito penale , ma la anticipa, ex art. 9 dpr 448/88, avvalendosi, in funzione prognostico-individualizzante, di una criminogenesi e di una criminodinamica che costituiscono il fondamentale retroterra personalistico di un fatto che sono da recuperare proprio in ragione della particolarità del suo autore e del teleologismo che ne anima la strategia di recupero, sin dalla fase processuale. Deformalizzazione del rito e formalizzazione costituzionalmente valorativa del diritto sostanziale, allora, vanno così opportunamente recuperati all’interno anche di quella (non) sanzione penale minorile nella quale tanto il fondamento quanto il trattamento differenziato dell’autore del (fatto di) reato giungano ad imporre una necessaria rivisitazione della stessa fase esecutiva fino a riconoscere ed a promuovere la elaborazione di un autonomo ordinamento penitenziario minorile.Breve: nel sistema complessivo di giustizia penale minorile anche una compiuta analisi dei fattori criminologici di un fatto di reato è destinata a concorrere razionalmente ad affrontare il problema del controllo penale della devianza in un settore in cui le manifestazioni della antisocialità e della delinquenza di soggetti da educare, ancor prima che da rieducare, si muovono sulla base di due fondamentali direttrici nelle quali si sviluppa l’analisi di un evidente fenomeno composito come quello qui oggetto di riflessione. Infatti, lontano da interventi settoriali, è solo il ricorso a strategie ‘differenziate’ di politica criminale, unitamente ad opzioni tendenti ad assicurare un controllo integrato di fatti criminosi qualitativamente e non più quantitativamente allarmanti, che si rivelerà in grado di garantire, nel rispetto dei principi fondamentali, quelle condizioni di effettività funzionali, da un lato, alla riduzione di aggressioni all’ordinamento e, dall’altro, alla ricostruzione di una dignità come diritto di avere diritti in soggetti, i minori, che, a tutela rafforzata (art. 31 comma 2 Cost.), vedranno solo così assicurato lo sviluppo della propria personalità accompagnata da una realtà socio-istituzionale sempre più consapevole e capace di proiettarsi nel futuro in base a quello che è doverosamente chiamata a fare, nel presente, per le giovani generazioni.
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | SESSA Antonino | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.438,60 euro | |
Project duration | 7 November 2014 - 6 November 2016 | |
Research Team | SESSA Antonino (Project Coordinator) IOVINO Felice Pier Carlo (Researcher) LO MONTE Elio (Researcher) SCHIAFFO Francesco (Researcher) |