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FALSIFICABILITA' E SCIENZA INTEGRATA DEL DIRITTO PENALE

Applicato alla scienza del diritto penale. il criterio della falsificabilità ne determinerebbe una ridefinizione dei fondamentali postulati epistemologici che, tuttavia, potrebbe essere stata anticipata nel 1970 nel Berliner Program di Claus Roxin.Il Berliner Program di Roxin diede, anche in Italia, un nuovo e decisivo impulso all’elaborazione dottrinale che, proprio in quegli anni, dopo il recupero della legalità costituzionale nell’ambito di contributi molto settoriali e comunque limitati ad aspetti del tutto particolari del sistema penale, acquisiva la piena consapevolezza che «lo studio dei profili costituzionali del diritto penale ha ancora molto cammino da compiere» e proponeva una prima, autorevolissima lettura della teoria generale del reato coerentemente e costantemente orientata ai principi sanciti nella Costituzione: i “principi della politica criminale dello stato sociale di diritto”, a cui più volte aveva fatto riferimento Roxin, avrebbero assunto presto una esplicita e più precisa rilevanza giuridica grazie alle norme di una Costituzione che, in materia penale, risultava più esplicita di quella tedesca. Tuttavia, anche nell’ambito di una più vasta prospettiva epistemologica, il Berliner Programm di Roxin proponeva qualcosa di altrettanto significativo. Nel momento in cui si affermava che «separare nettamente la costruzione dommatica dalle giuste scelte di politica criminale non è assolutamente possibile» e che «anche la consueta contrapposizione tra il lavoro dommatico-penalistico e quello criminologico perde il suo significato» poiché «trasformare acquisizioni criminologiche in istanze di politica criminale ed istanze di politica criminale in regole giuridiche de lege lata o ferenda, rappresenta un procedimento i cui singoli stadi sono tanto necessari quanto importanti per la realizzazione del socialmente giusto», una scienza non normativa entrava nella sistematica integrata del diritto penale; essa, tuttavia, non assumeva il consueto ruolo di una aristotelica scienza ausiliaria, ma configurava limiti e strutture normative sulla base di un fondamento costituzionale.In quanto principi di politica criminale, ovvero in quanto «essenza di quei principi secondo i quali lo Stato deve condurre la lotta contro il delitto, attraverso la pena e le istituzioni ad essa collegate (istituti di istruzione e terapia, case di lavoro, etc.», le disposizioni costituzionali si affrancano del tutto dal pericolo di essere assunte come principi di mera ideologia e, quindi, “disinteressati al miracolo dell’essere”; diversamente, essi definiscono quanto meno una ideologia che, invece, vuole essere attenta al dato ontologico della necessità - non “concettuale”, ma “materiale” (Kant, Kritik der reinen Vernunft) - di prevenire offese di beni giuridici di primaria rilevanza, non creati dal legislatore, ma materialmente preesistenti alla sua attività.Sotto altro profilo, la posizione di uno scopo di prevenzione, empiricamente e razionalmente verificabile, realizza la fondamentale condizione necessaria per configurare in termini di scienza anche la politica criminale secondo i noti criteri di falsificabilità proposti e sintetizzati da Popper nello «slogan della [sua] teoria della scienza: congetture audaci e tentativi severi di falsificazione». La attribuzione al sistema penale di una funzione politico-criminale di prevenzione, infatti, rende “provabile” la relativa scienza; ne risulta ridefinito, quindi, lo statuto epistemologico, posto che, quando «le speculazioni pre-scientifiche [...] divengono provabili, divengono parte della scienza empirica» e che «il criterio dell’empiricità o del carattere empirico e scientifico di una teoria è la sua provabilità o falsificabilità».

DepartmentDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost1.438,60 euro
Project duration7 November 2014 - 6 November 2016
Research TeamSCHIAFFO Francesco (Project Coordinator)
IOVINO Felice Pier Carlo (Researcher)
LO MONTE Elio (Researcher)
SESSA Antonino (Researcher)