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DIRITTI DELL'UOMO, SOVRANITÀ PUNITIVA E POTERI DISCIPLINARI
Nel sistema penale orientato alla fondamentale opzione politico-criminale di prevenzione della criminalità riconosciuta anche nella Costituzione del 1948, il modella della scienza penale integrata è assolutamente imprescindibile.Resta, tuttavia, altrettanto e prioritariamente imprescindibile la necessaria tutela dei diritti dell’uomo che si esprime in divieti sesso esplicitamente previsti nella stessa Costituziuone. Il divieto di pena di morte (oggi assoluto e inderogabile dopo la legge costituzionale n.1/2007) (art.27 co.4 Cost.) e il divieto di responsabilità oggettiva (art.27 co.1 Cost.) ne sono solo gli esempi più vistosi: anche se, sotto il profilo politico criminale, ne fosse dimostrata la rispettiva efficacia politica preventiva, mai potrebbe essere considerata lecita la loro violazione.Un caso analogo ed estremamamente significativo è dato dal principio di materiali di cui all'art.25 co.2 Cost. che, nel processo di cognizione, si esplica nella definziione dell'oggetto della prova di cui all'art.190 c.p.p. e, soprattutto, nel divieto di perizia su personalità e carattere di cui all'art.220 c.p.p.Si tratta, in una diversa prospettiva, di limitare - ed evitare che assuma le funzioni del potere sovrano e punitivo dello Stato – un potere che, in alternativa alla «macrofisica della sovranità», Foucault definì «disciplinare»; in una prospettiva storica, Foucault ne indicò le origini nelle «colonizzazioni disciplinari» che hanno dato origine all’intero sistema di internamento».Nelle pagine conclusive di “Sorvegliare e punire”, Foucault, riferendosi ai «giudici», afferma che «il loro immenso “appetito di medicina” che si manifesta incessantemente - dall’appello agli esperti psichiatri fino all’attenzione alle chiacchiere della criminologia – esprime il fatto più importante: il potere che essi esercitano è stato “snaturato”».La valutazione, evidentemente critica, posta in termini di «chiacchiere» è riferita da Foucault alla criminologia che si afferma «nel secolo XIX» quando l’«“uomo”, scoperto nel criminale» in occasione della «protesta contro i supplizi» che «troviamo ovunque, nella seconda metà del secolo XVIII», diventa «il bersaglio dell’intervento penale, l’oggetto ch’esso pretende di correggere e di trasformare, il campo di tutta una serie di scienze pratiche e specifiche – “penitenziarie”, “criminologiche”».Sulla premessa, assolutamente condivisibile, della «protesta contro i supplizi», ad essa, dunque, è stato attribuito un potere «“snaturato”».Rischierebbero, tuttavia, di avere un esito del tutto analogo i modelli di intergrazione tra diritto penale e criminologia, ovvero l’integrazione del «discorso dei giuristi» con una «scienza sociale» che, contrariamente a quanto proponeva Alessandro Baratta, non sia limitata entro l’«ambito della correttezza logico-argomentativa e della discrezionalità valutativa al giurista attribuita […] dal sistema giuridico-politico», o il «finalismo della politica criminale» senza la «vincolatività del diritto», proposti, invece, come «unità dialettica» da Claus Roxin.È questa, per esempio, la funzione del divieto di trattamenti sanzionatori inumani e degradanti, affermato all’art.3 CEDU nel 1950, ripreso dall’art.5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e ampiamente condiviso nelle Costituzioni moderne: anche qualora ne fosse prevedibile con certezza pressoché assoluta l’efficacia politico-criminale per la prevenzione di forme, anche particolarissime, gravissime ed eccezionali, di criminalità, essi resterebbe comunque illegittimi.Una nuova frontiera dello stesso pericolo è oggi rappresentata dal contributo che le neuroscienze e le altre scienze tradizionalmente deifniti ausiliari possono offrire all’esercizio del potere punitivo.
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | SCHIAFFO Francesco | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.524,00 euro | |
Project duration | 20 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Research Team | SCHIAFFO Francesco (Project Coordinator) DALIA Gaspare (Researcher) FIERRO LAURA (Researcher) IOVINO Felice Pier Carlo (Researcher) PACIA Carmelina Maria (Researcher) RIPA Valentina (Researcher) SESSA Antonino (Researcher) |