Le Fonti di Finanziamento

Le Fonti di Finanziamento

Il finanziamento degli Atenei statali

Con l’art. 5 della legge 537/93, a decorrere dall’1.1.1994, si è superato il precedente sistema di finanziamento - suddiviso in spese obbligatorie e facoltative - e si è provveduto a raggruppare le risorse finanziarie destinate alle Università in tre distinti capitoli:

  1. Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, che comprende gli oneri per investimenti in infrastrutture edilizie e attrezzature scientifiche e per impianti sportivi;
  2. Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, comprendente le risorse messe a disposizione dallo Stato per l’attuazione di progetti, obiettivi e attività previste nei piani di sviluppo dell’Università approvati con decreto ministeriale;
  3. Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (F.F.O.), relativo alle spese di funzionamento e alle attività istituzionali delle Università, comprendente gli oneri per il personale universitario docente e non docente, gli oneri di manutenzione ordinaria delle strutture e le spese per attività di ricerca non rientranti nei progetti di ricerca di interesse nazionale.

Con il D.L. 9.5.2003, convertito con modificazioni nella legge 170/2003, è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”.

Le altre fonti di finanziamento statali

Le Università - oltre ad usufruire delle principali fonti di finanziamento appena descritte - possono accedere ad ulteriori fondi specificamente destinati dallo Stato:

  • Fondo per le assunzioni dei ricercatori delle Università e degli enti ed istituzioni di ricerca istituito con la legge finanziaria del 2004 (L. 24.12.2003 n. 350, art. 3 comma 53)
  • Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) istituito con D.lgs. 297/99
  • Fondo per gli investimenti della ricerca di base (F.I.R.B.) istituito con legge finanziaria 2001 (legge 388/00,art. 104)
  • Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico istituito con legge 449/97
  • Fondo unico per gli investimenti per l’università e la ricerca
  • Contributi per le borse di studio per la formazione di corsi di dottorato, di perfezionamento e di specializzazione (L.210/98)
  • Contributi per convegni universitari nazionali ed internazionali (DM 112/04)
  • Assegnazioni per spese inerenti l’attività sportiva universitaria (L.394/77)
  • Interventi di sostegno a favore degli studenti portatori di handicap previsti dalla legge 28.1.1999 n.17
  • Interventi per alloggi e residenze per gli studenti previsti dalla legge 14.11.2000 n.338
  • 5 per mille a favore degli Enti di Ricerca (DPCM 23 aprile 2010).

Le fonti di finanziamento regionale

Il sostegno finanziario fornito dalla Regione agli Atenei Campani è costituito principalmente dalle risorse stanziate per la realizzazione delle disposizioni della legge regionale n. 13 del 20 dicembre 2004 “Promozione e valorizzazione delle Università della Campania”.

A seguito della predisposizione delle linee di indirizzo regionali, la Regione Campania ha individuato delle Azioni Prioritarie.

Le linee d’azione sulle quali la Regione si è impegnata ad intervenire riguardano: assetto normativo, potenziamento delle infrastrutture, rafforzamento delle attività di ricerca, valorizzazione del capitale umano, valorizzazione delle eccellenze regionali, creazione di reti tra le università, sostegno dell’alta formazione universitaria, artistica, musicale, coreutica.

Nella sezione terza del presente bilancio sono riportati in maniera dettagliata i progetti di Ateneo finanziati con leggi regionali.