Regolamento

RESLEHM Regolamento

REGOLAMENTO DEL CENTRO “ReSLEHM”

Art. 1 – Istituzione

Presso l’Università degli Studi di Salerno è istituito il Centro “Remote Sensing Laboratory for Environmental Hazard Monitoring”, di seguito denominato Centro ReSLEHM.

Art. 2 – Finalità

Il Centro ha la finalità primaria di coordinare e fornire servizi all’Ateneo, con un approccio multi e interdisciplinare, per le attività di ricerca nell’ambito delle tecniche del Telerilevamento (da piattaforme terrestri, aeree, satellitari e subacquee) applicate a diversi settori, e fornire un utile supporto alle attività didattiche.

Inoltre, il Centro ReSLEHM potrà fornire consulenza e supporto alle istituzioni ed enti territoriali che vorranno avvalersi dei servizi che il Centro porrà in essere.

In particolare, potranno rientrare nelle attività del Centro ReSLEHM:

- la realizzazione e la gestione di piattaforme innovative di acquisizione, elaborazione, fusione e trasmissione di dati telerilevati come supporto comune per le applicazioni di interesse del Centro, nonché per la fruizione dei dati da parte di altri utenti interessati sia in ambito di Ateneo sia in ambito di collaborazioni con aziende ed enti di ricerca esterni.

- il monitoraggio del territorio e delle acque, nelle fasi di previsione e prevenzione di rischi di origine naturale o antropica e in occasione di emergenze;

- il monitoraggio dell’ambiente naturale e antropizzato, compresa la gestione e pianificazione del territorio rurale e lo sviluppo sostenibile delle produzioni primarie (agricoltura e zootecnia di precisione, qualità degli ecosistemi, produzioni vegetali sostenibili);

- lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie avanzate per la conoscenza, la diagnosi e il monitoraggio dello stato di conservazione di beni architettonico archeologici e opere d’ingegneria;

- la previsione e la misura della qualità dell’aria e dell’acqua;

- la redazione e l’aggiornamento di cartografie ed elaborazione di modelli digitali di elevazione.

Art. 3 - Organi

Gli organi del Centro ReSLEHM sono:

- il Direttore;

- il Comitato Direttivo;

- il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 4 – Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Rettore tra i Docenti di Ruolo dell’Ateneo.

Il Direttore rappresenta il Centro e ne presiede il Comitato Direttivo.

Il Direttore assicura il corretto svolgimento delle attività del Centro con la collaborazione del Comitato Direttivo.

In particolare, il Direttore:

- cura la proposta di budget economico e degli investimenti e il rendiconto finanziario ai sensi del vigente regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo;

- relaziona annualmente al Rettore sulle attività del Centro;

- sottoscrive contratti, acquisizioni e convenzioni;

- è in generale responsabile dei rapporti istituzionali del Centro con le altre strutture dell'Ateneo;

- coordina l'utilizzazione del personale e dei mezzi in dotazione.

Il Direttore è coadiuvato, in tutte le sue funzioni, dal Comitato Direttivo.

Il Direttore nomina tra i componenti del Comitato Direttivo un Direttore Vicario che lo sostituisce in tutti i casi di assenza o impedimento.

Il Direttore resta in carica per tre anni e può essere rieletto consecutivamente per un solo ulteriore mandato di altri tre anni.

Art. 5 – Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è nominato dal Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico, ed è costituito dal Direttore e da sei membri tra docenti e ricercatori di ruolo dell’Ateneo.

Il Comitato Direttivo è l’organo di gestione del Centro e si riunisce, su convocazione del Direttore, anche per via telematica, almeno tre volte l'anno.

Il Comitato Direttivo, tra l’altro, approva:

- la proposta di budget economico e degli investimenti e il rendiconto finanziario ai sensi del vigente regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo;

- il Regolamento di Funzionamento interno del Centro;

- la relazione annuale al Rettore sulle attività del Centro preparata dal Direttore;

- contratti, acquisizioni e convenzioni.

Il Comitato Direttivo resta in carica per tre anni.

Ciascun membro del Comitato Direttivo non può restare in carica per più di sei anni consecutivi (due mandati).

Art. 6 – Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico costituisce un organo consultivo con il duplice scopo di fornire delle linee di indirizzo alle attività del Centro e di consentire una più ampia diffusione delle attività stesse all’interno dell’Ateneo e sul Territorio.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Direttore e da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, di rilievo nazionale e internazionale, individuati tra esperti con comprovata qualificazione

scientifica e professionale in settori attinenti alle attività del Centro ed è convocato almeno una volta all’anno.

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Rettore su proposta del Comitato Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica fino al termine del mandato del Comitato Direttivo.

Art. 7 – Funzionamento degli Organi del Centro

Le adunanze degli Organi Collegiali (Comitato Direttivo e Comitato Tecnico Scientifico) sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Nella seduta di insediamento gli Organi Collegiali nominano il componente con funzione di segretario verbalizzante.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce (anche per via telematica) almeno una volta all’anno e, comunque, su eventuale richiesta del Comitato Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 8 – Modalità di funzionamento

Il Centro ha sede presso il laboratorio già assegnato dall’Università al DICIV e identificato dalla sigla FSTEC-06P01052 presente al piano 1 dell’edificio E e si avvale delle attrezzature ad esso assegnate.

Il laboratorio è finalizzato alla ricezione e analisi di segnali satellitari e alla misura e analisi di dati acquisiti con tecniche di Telerilevamento, ai fini di indagini e monitoraggio del territorio, dell’ambiente, delle strutture e delle infrastrutture.

Poiché le applicazioni del telerilevamento sono molteplici e richiedono competenze multidisciplinari, molti ricercatori dell’Ateneo sono potenzialmente interessati a svolgere attività di ricerca presso il Centro, pertanto, le strutture del Centro saranno fruibili, nei limiti delle potenzialità dello stesso, da parte di tutto il Personale Docente e Tecnico Laureato dell’Ateneo.

Per l’utilizzo delle strutture del Centro e per l’eventuale utilizzo dei dati telerilevati è necessaria la preventiva autorizzazione rilasciata dal Comitato Direttivo del Centro.

L’accesso e l’utilizzazione delle risorse del Centro potrà essere esteso anche a Ricercatori e Centri di ricerca esterni, previa stesura di un’apposita convenzione che dovrà essere formalmente approvata dal Comitato Direttivo.

Art. 9 – Risorse del Centro

Il Centro potrà disporre di personale assegnato dall’Università per il suo funzionamento e potrà avvalersi, inoltre, di prestatori di lavoro autonomo, su fondi di progetto.

Il Centro ha in dotazione tutto quanto è stato realizzato ed acquisito dal Dipartimento di Ingegneria Civile nell’ambito del progetto di ricerca “Progetto 23, Cluster 22, Applicazioni del Telerilevamento al Monitoraggio dei Rischi Ambientali”, nonché i beni materiali ed immateriali e quanto altro già fornito dallo stesso Dipartimento di Ingegneria Civile.

Art. 10 – Gestione amministrativa e contabile

Il Centro è un Centro di Servizi di Ateneo ai sensi dell’art. 42 dello Statuto dell’Università di Salerno. Il Centro opera mediante finanziamenti pubblici e privati. Le risorse economiche e finanziarie sono gestite mediante l’istituzione di unità di budget presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, secondo quanto indicato al co. 2, art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Il Comitato Direttivo esercita le funzioni di Organo Collegiale del Centro, alla stregua di quanto previsto per i Dipartimenti

Art. 11 – Modifiche al Regolamento

Ogni modifica al Regolamento del Centro deve essere deliberata a maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, ratificata dagli Organi Collegiali di Ateneo e resa esecutiva con decreto rettorale.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto e ai Regolamenti vigenti presso l’Università degli Studi di Salerno.