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ATTANASIO FRANCESCA - IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

La ricerca si concentrerà sulla responsabilità penale del professionista, analizzando il D.L. 22 giugno 2012, n.83, il quale ha introdotto l’art 236 bis, che punisce il “falso in attestazioni e relazioni”. La mancanza di una fattispecie di reato propria del professionista attestatore era divenuta ancor più ingiustificabile e significativa dopo che la legge del 27 gennaio 2012, n.3, disciplinando per l’appunto la composizione della crisi da sovraindebitamento dell’imprenditore non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, ha sanzionato penalmente, il componente dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore. Il Decreto Sviluppo è intervenuto risolvendo i dubbi circa la fattispecie di reato applicabile al professionista attestatore, su cui fino ad ora si era dibattuta la giurisprudenza a causa del vuoto legislativo a riguardo. Nella situazione preesistente si erano ipotizzate diverse prospettive di responsabilità penale. In particolare, era stata addirittura avanzata l’ipotesi di una qualifica pubblicistica in capo al professionista, col risultato che questi- quale pubblico ufficiale- avrebbe dovuto rispondere del reato di falso in atto pubblico ex art.479 c.p. Su tale questione la giurisprudenza di merito si era però già espressa negativamente, escludendo che detto professionista potesse essere considerato pubblico ufficiale. La circostanza che questi sia nominato non dal tribunale, bensì dall’imprenditore, si porrebbe come ostacolo difficilmente superabile nella prospettiva di consideraRlo un pubblico ufficiale. La carenza di nomina da parte di una pubblica autorità si porrebbe insomma come primo motivo di incompatibilità del professionista con la qualifica di pubblico ufficiale. Un ulteriore soluzione individuata dalla dottrina, era quella di considerare il professionista un soggetto esercente un servizio di pubblica necessita di cui all’art.359, e le eventuali falsità commesse nell’esercizio delle attività sarebbero riconducibili all’illecito di cui all’art.481 c.p. Quest’ipotesi appariva estremamente interessante, infatti, non sembrava corretto privare l’attività del professionista di qualsivoglia valenza pubblicistica. L’atto posto in essere da quest’ultimo era (ed è) in ogni caso carico di una certa valenza pubblicistica, per cui sembrava una soluzione equilibrata ritenere una tutela sanzionatoria penale più moderata rispetto alla falsità del pubblico ufficiale. Infine non era applicabile, in virtù della situazione soggettiva, la disciplina prevista per i reati commessi da revisori contabili e, in particolare, quelli contemplati nell’art. 27 D.L. 27 gennaio 2010, n. 39, dal momento che, nonostante evidenti analogie, l’attività di attestazione prevista nell’ ambito delle procedure di soluzione negoziata d’impresa assume connotazioni differenti rispetto a quelle della revisione legale vera e propria. Si passerà poi ad esaminare la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 23 gennaio 2013, n.1521, la quale si è espressa proprio in merito alla valenza pubblicistica che il professionista assume nell’ambito delle procedure concorsuali. Secondo la Cassazione, il professionista svolge funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice, come pure si desume dal significativo ruolo svolto nell’ambito del concordato preventivo. Il nuovo art. 236 bis l.fall, prevede che il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli art 67, terzo comma, lettera d),161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.050,00 euro
Periodo11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015
Proroga11 dicembre 2016
Gruppo di RicercaATTANASIO Francesca (Coordinatore Progetto)
COSCONATI EGIDIO (Ricercatore)
DE CHIARA Pasquale (Ricercatore)
DI AMATO Alessio (Ricercatore)
GARGANO ROSSELLA (Ricercatore)
ROCCO DI TORREPADULA Nicola (Ricercatore)
SCUTIERO FRANCESCO (Ricercatore)
TIRENDI Giuseppina (Ricercatore)