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LA MULTIDIMENSIONALITA' DELLA LIBERTA' RELIGIOSA ALLA PROVA DEL MULTICULTURALISMO. AUTONOMIA CONFESSIONALE E LIBERTA' RELIGIOSA INDIVIDUALE E COLLETTIVA TRA COMPARAZIONE E INTEGRAZIONE

Il conflitto tra principio di autonomia dei gruppi religiosi ed altri diritti fondamentali -in primis quelli riconducibili alla dimensione individuale della libertà religiosa- trae nuova linfa da un contesto socio-culturale ma anche giuridico (la circolazione dei modelli di tutela e lo sviluppo di sistemi di salvaguardia c.d. multilivello) che favorisce l'emersione di nuovi diritti, spesso assecondati dalla opera "creativa" della giurisprudenza. Pressati da rivendicazioni individualistiche sempre più forti, i gruppi religiosi tendono infatti a rafforzare la protezione offerta dal principio di autonomia, in ciò sollecitando l'intervento riequilibratore degli organi giurisdizionali. In effetti, anche sulla scorta dei più recenti interventi della giurisprudenza, non solo italiana, può ben dirsi che la dimensione collettiva ha recuperato una sua centralità, che a sua volta pare risultare in certa misura frutto della rinnovata propensione delle religioni alla rivendicazione di un proprio ruolo pubblico. Si tratta, peraltro, di percorso che non può non risultare disomogeneo nello svolgimento complessivo e, soprattutto, differenziato in ragione dei contesti che di volta in volta vengono all'attenzione dell'interprete. Il fatto è che proprio i fenomeni che sostanziano il riferimento al ruolo pubblico delle religioni costituiscono variabili di non univoca lettura. Mentre infatti quei fenomeni paiono rafforzare gli esiti di sopravvalutazione dei profili associativi ed istituzionali delle identità, a danno della prospettiva più schiettamente personalistica, dall'altro -ma ad uno stadio, al momento, solo potenziale- essi stessi paiono diversamente suggerire all'interprete una prospettiva di sviluppo maggiormente propensa a salvaguardare il diritto di autodeterminazione del singolo e quindi il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza senza distinzione di religione. Ciò vale, ad esempio, con riferimento a quel versante del ruolo pubblico che evoca che la sempre più estesa riconduzione del privato-religioso nel sistema dello svolgimento delle attività di interesse generale improntato a sussidiarietà: è invero plausibile che in ipotesi siffatte, per la natura pubblica delle attività, le esigenze di maggior tenuta del gruppo siano destinate ad arretrare. Ed ancora, a rilevare sono ulteriori variabili che attengono al tipo di azione di cui il gruppo si serve per assicurarsi il perseguimento della propria pretesa di conformità e la categoria di fedele nei cui confronti questa viene fatta valere. Appare invero ragionevole che l'ordinamento civile si mostri tanto più disponibile a non interferire quanto più l'esercizio dei poteri del gruppo, da un lato, appaia congruente rispetto allo scopo e, dall'altro, faccia riferimento a soggetti che, nell'ambito del gruppo stesso, rivestono una posizione qualificata, circostanza, questa, che lascia intravedere un loro consenso qualificato alla sottoposizione ai poteri del gruppo ovvero la disponibilità ad intendere in senso particolarmente stringente il dovere di lealtà che deriva dall'appartenenza al gruppo stesso. Il quadro così sommariamente tratteggiato da evidentemente conto dei punti nodali dell'articolazione della ricerca che quindi, dopo aver ripreso i termini generali del rapporto tra le plurime dimensioni della libertà religiosa - secondo un'innovata ottica analitica - muoverà dalla ricognizione e dalla analisi delle ipotesi che, giunte al vaglio della giurisprudenza più recente, danno maggiormente conto della ridefinizione in atto, non limitata al contesto italiano, di quell'assetto, per poi giungere a proporre, su basi consapevolmente comparatistiche che valorizzino la progressione concettuale dalla differenziazione/comparazione alla omologazione/integrazione, ad una più convincente ridefinizione sistematico-ricostruttiva, che funga da riferimento concettuale per l'individuazione delle possibili soluzioni, di diritto comune e diritto speciale, per la definizione dei conflitti.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.438,60 euro
Periodo7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016
Proroga6 novembre 2017
Gruppo di RicercaD'ANGELO Giuseppe (Coordinatore Progetto)
ELEFANTE CARMELA (Ricercatore)
FOLLIERO Maria Cristina (Ricercatore)
VECCHIO CAIRONE Ivana (Ricercatore)