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ACCORDI PATRIMONIALI TRA CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE E TUTELA DEI TERZI

I contenuti e le ragioni sottese agli accordi tra coniugi in sede di separazione possono essere i più vari: mera divisione del patrimonio comune; adempimento totale o parziale dell’obbligo legale di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente più debole o dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti; soluzione di controversie già pendenti o nascenti dalla separazione/divorzio o che da esse possano derivare; trasferimenti effettuati per riconoscenza, per il senso di colpa di essere stato responsabile della separazione, per ottenere più facilmente il consenso dell’altro coniuge e così via. Quello che risulta più interessante da indagare è però quale sia la natura giuridica di tali accordi, soprattutto per quanto attiene alla loro natura, gratuita od onerosa. La questione è di fondamentale importanza per una serie di buonissime ragioni: da essa, infatti, discende l’applicabilità o meno di una serie di importanti norme in materia di forma (artt. 782 e ss. cod. civ.), di revocabilità per ingratitudine o sopravvenienza dei figli (artt. 800 e ss. cod. civ.), di garanzia per evizione (art. 797 cod. civ.), di riduzione per lesione di legittima (artt. 553 e ss. cod. civ.), di obbligo di prestare gli alimenti in caso del bisogno del donante (art. 437 cod. civ.), di obbligo di collazione (artt 737 e ss. cod. civ.) e soprattutto, per quello che ci riguarda più da vicino, in materia di azione revocatoria ordinaria e fallimentare (art. 2901 c.c. e 64 l. fall.). L’indagine non è agevole, perché spesso le fattispecie concrete sono caratterizzate dalla presenza di più profili causali, tra i quali non è sempre facile individuare quello prevalente. Quello che la ricerca si propone di approfondire è dunque, innanzitutto, lo stabilire se questo tipo di accordi abbia una causa gratuita o causa onerosa e, più specificatamente, se siano qualificabili come donazione o siano comunque riconducibili alla categoria delle liberalità non donative. In seconda battuta, va valutato se siano contratti con causa tipica o atipica o piuttosto, se possa ipotizzasi una causa familiare, come recente giurisprudenza sostiene, secondo l’idea che gli accordi di separazione e divorzio abbiano una loro causa specifica, appunto ‘familiare’, di norma onerosa, che trova il suo fondamento normativo negli articoli 711 c.p.c. e 4, comma 16 della legge sul divorzio. Infine, chiarite le questioni preliminari, si intende affrontare il tema del come la proponibilità dell’azione revocatoria varia a seconda che l’atto stipulato tra i coniugi abbia o meno i connotati della onerosità, o debba considerarsi addirittura caratterizzato da un connotato solutorio: in tale ultimo caso, si potrebbe infatti sostenere che, tutte le volte in cui l’attribuzione viene effettuata dal coniuge disponente al solo scopo di adempiere all’obbligazione di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge, l’azione revocatoria non sarebbe ammissibile ai sensi del terzo comma dell’articolo 2901 cod. civ., il quale stabilisce che ‘non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto’.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo716,60 euro
Periodo7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016
Proroga6 novembre 2017
Gruppo di RicercaFALCONE Chiara (Coordinatore Progetto)
AVERSANO Gabriele (Ricercatore)
IVONE Vitulia (Ricercatore)
MENICUCCI Mauro (Ricercatore)
MIRAGLIA Caterina (Ricercatore)
PECORARO Clemente (Ricercatore)
VECCHIONE Antonio (Ricercatore)