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LE DEFINIZIONI ALTERNATIVE NEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE

La diffusa insoddisfazione per un modello di processo penale che accomuna nella reazione ordinamentale e nel "modo" di impostare il processo, tipologie troppe diverse di reati con costi elevati e tempi lunghi che diventano uno spreco ove si debba sanzionare comportamenti non attinenti ad interessi primari ed essenziali, ha spinto il legislatore verso l’individuazione di istituti deflattivi, conciliativi ed estintivi atti a soddisfare gli scopi di prevenzione generale e speciale.In questa cornice si colloca la competenza in materia penale devoluta al Giudice di pace attraverso le previsioni contenute nel D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La politica criminale che muove la Relazione al D.lgs. n. 274/2000 «Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace», si esprime in tal senso: «la competenza penale del giudice di pace reca con sé la nascita di un diritto penale più leggero, dal volto mite, e che punta dichiaratamente a valorizzare la conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti»; la giurisdizione del giudice di pace è prevalentemente costituita da reati espressivi di microconflittualità privata, che ove non «contenuti», possono non di rado sfociare in comportamenti illeciti più gravi, con un allargamento a categorie di reati contro il patrimonio di particolare tenuità o di facile riscontro probatorio. Nel D.lgs. 274/2000 si scorge un chiaro segnale di flessibilità delle risposte alla criminalità di modesta gravità oggettiva, permettendo ai giudici di pace di promuovere la composizione del conflitto. E così, l’oblazione, la conciliazione, l'esclusione della procedibilità da dichiarare anche a giudizio per la particolare tenuità del fatto, l’estinzione del reato conseguente alla riparazione del danno configurano un sistema di particolare interesse, uno spazio giuridico di definizioni alternative al procedimento, di cui resta però ancore da verificare l’ambito di effettività e la piena compatibilità con il complesso dei principi ordinamentali.Si pensi al difficile rispetto delle garanzie processuali a tutela della presunzione d’innocenza, del diritto di difesa dell’accusato, dubbi rilevanti si pongono, poi, sulla possibilità di introduzione di una sorta di privatizzazione della giustizia. Molteplici le problematiche ancora sul campo: l’ampio margine di discrezionalità, che la previsione contenuta nell’art. 34 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 attribuisce al Giudice di pace (potere- dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l’esercizio dell’azione penale, quando il fatto incriminato risulti di «particolare tenuità»), rispetto all’interesse tutelato, mal si concilia con i principi che stanno alla base degli artt. 25 e 13 Costituzione; e ancora l'art. 35, prevedendo che la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento e l’aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato provoca la dichiarazione di estinzione del reato per tutti i reati di competenza del giudice di pace e non solo per i reati perseguibili a querela, introduce quasi una sorta di catarsi risarcitoria a fronte della tradizionale sacralità del giudizio penale e della pena tradizionalmente intesa. Nella medesima direzione, il nuovo istituto della “sospensione con messa alla prova” per i maggiorenni risponde alla finalità di offrire un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti processati per reati di minore allarme sociale, orientato a soddisfare istanze preventive e risocializzatrici mediante l’incentivazione di comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato.Su questi temi prioritari la ricerca si propone di focalizzare l’attenzione, senza prescindere da un’indagine rivolta a verificare se il procedimento dinanzi al cd. giudice “di prossimità” e l’introduzione della messa alla prova per i maggiorenni abbiano la capacità di innestare il seme per un efficace modello alternativo di giustizia penale.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.438,60 euro
Periodo7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016
Gruppo di RicercaNORMANDO Rosalba (Coordinatore Progetto)
DALIA Gaspare (Ricercatore)
IOVINO Felice Pier Carlo (Ricercatore)
KALB Luigi (Ricercatore)