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IL PRELIMINARE DI PRELIMINARE TRA CAUSA CONCRETA E AUTONOMIA PRIVATA PROCEDIMENTALE

Il contratto preliminare di preliminare determina la scansione in tre fasi dell'operazione negoziale: dal primo contratto (c.d. preliminare di preliminare o preliminare aperto) sorge l'obbligo di stipula di un successivo preliminare (c.d. chiuso), al quale segue la stipula del contratto definitivo. La ricerca muove dalla ricognizione delle posizioni dottrinarie e giurisprudenziali sulla validità del primo degli atti che compongono la sequenza procedimentale indicata. Oggetto di particolare attenzione saranno le diverse ricostruzioni che profilano la nullità del contratto preliminare di preliminare per difetto di causa ovvero ravvisano in esso una inutile superfetazione, non sorretta da alcun interesse meritevole di tutela. Tali ricostruzioni aprono la strada a più ampie riflessioni in ordine ai criteri di valutazione degli atti di autonomia negoziale. Ed infatti, pur nella varietà delle argomentazioni, l’idea della nullità del preliminare di preliminare sottende un approccio metodologico ancorato al ‘tipo’ contrattuale più che alla causa concreta del singolo regolamento negoziale. La ricerca procede, dunque, nella disamina delle ragioni che inducono a disattendere una metodologia fondata sul tipo, là dove il progressivo accoglimento della nozione di causa concreta evidenzia come la determinazione della causa negoziale sia non un prius, ma il risultato del procedimento di interpretazione e qualificazione del concreto regolamento predisposto dalle parti. Il preliminare di preliminare rappresenta, in tal senso, un utile banco di prova. È infatti la valutazione della causa concreta a guidare l’interprete nella qualificazione del contratto. L’indagine sul concreto assetto di interessi perseguito potrebbe condurre a negare la meritevolezza del contratto, a qualificare la fattispecie come attività preparatoria non vincolante (ravvisando nell’atto una c.d. puntuazione), oppure a ritenere sussistente un contratto preliminare a tutti gli effetti, giustificato dall’interesse delle parti a procedimentalizzare l’affare: a fermare giuridicamente l’operazione, a vincolarsi immediatamente, ma, al contempo, a differire nel tempo la stipula definitiva. In tale direzione utile il confronto con il recente arresto delle Sezioni unite, le quali avvalorano l’idea di un controllo di validità, ‘in concreto’, del contratto in esame, pur non esaurendo i termini del dibattito. A titolo esemplificativo può farsi riferimento ai profili della tutela accordabile nell’ipotesi di mancata conclusione del contratto preliminare (successivo), della natura della responsabilità da inadempimento, della qualificazione del preliminare successivo, o ancora dei riflessi che la diversa qualificazione del primo atto (in termini di preliminare o di puntazione) ha sul diritto del mediatore alla provvigione. Disatteso un approccio generalizzante alla questione, la ricerca si propone quindi – anche in considerazione delle posizioni dottrinarie e giurisprudenziali che seguiranno le Sezioni unite – di analizzare il possibile atteggiarsi della figura in esame al fine di tracciarne i confini, vagliando, altresì, i diversi corollari applicativi legati all’una o all’altra qualificazione. L’indagine sul preliminare di preliminare consentirà, inoltre, una più ampia riflessione sulla c.dd. autonomia negoziale procedimentale e sui suoi possibili sviluppi nella prassi contrattuale.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.850,00 euro
Periodo28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017
Proroga27 Luglio 2018
Gruppo di RicercaFEDERICO Andrea (Coordinatore Progetto)
BORSI CARLOTTA (Ricercatore)
COMPAGNONE MARIA (Ricercatore)
IMBRENDA Mariassunta (Ricercatore)
LAZZARELLI Federica (Ricercatore)
MALOMO Anna (Ricercatore)