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ESPROPRIAZIONE INDIRETTA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ

Il progetto di ricerca muove dalla svolta ermeneutica delle sez. un. (sent. n. 735 del 2015) circa la non «permanente configurabilità del principio dell’occupazione appropriativa» e del «superamento della distinzione tra occupazione illecita appropriativa e quella usurpativa». La scelta di campo operata dalle sez.un. costituisce il portato di quella dimensione ordinamentale unitaria e circolare, nella quale «norme e principi di provenienza diversa si completano, si immedesimano e si integrano grazie anche alla collaborazione tra Corti europee e Corte costituzionale», emblematicamente tracciata nelle note pronunce della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e della quale le sez. un. mostrano di avere piena consapevolezza. In tale contesto la relazione “proprietà – azione amministrativa” trova un punto di equilibrio nuovo, non più identificabile con l’istituto dell’occupazione appropriativa. Problema ulteriore è stabilire, anche alla luce del recente intervento della Corte costituzionale, se tale equilibrio possa dirsi raggiunto con la procedura acquisitiva contemplata nell’art. 42bis, t.u.La compatibilità di questa forma eccezionale di potere ablatorio con i principi CEDU, già affermata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., n. 1438 del 2012, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 42bis), viene confermata dall’ultimo intervento della Corte cost., che indica al riguardo una specifica prospettiva ermeneutica all’interno della quale «tornano ad essere valorizzati – pur in assenza di una preventiva dichiarazione di pubblica utilità o in caso di suo annullamento o perdita di efficacia – i “motivi di interesse generale” presupposti dall’art. 42 cost.». L’atto acquisitivo costituisce pertanto l’extrema ratio per la soddisfazione di «attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico», da adottare soltanto quando – una volta escluse, all’esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita – non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, ferma restando (v. Cons. St., sez.IV, 29.1.2015, n. 437) la rimessione in pristino dell’area.Rimane aperto il problema dell’ammissibilità degli atti unilaterali rinunciativi da parte del proprietario: la giurisprudenza esclude infatti la restituzione del bene irreversibilmente trasformato in caso di accoglimento della domanda risarcitoria in forma specifica del privato (Cons. St., sez. IV, 15.9.2010, n. 6862), ma non è pacifico che quest’ultima possa valere come rinuncia tacita al diritto di proprietà.Nella applicazione dei giudici di Strasburgo, il principio di legalità rimanda a quello della certezza del diritto: esso, inteso come “canone di qualità della legge”, si concretizza nella esistenza di norme (o di indirizzi giurisprudenziali) di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, tali cioè da «assicurare un sufficiente grado di certezza» e compito della Corte è accertare la sussistenza dei parametri regolativi e dei relativi requisiti così circostanziati. L’interpretazione estensiva degli stessi giudici conduce peraltro ad inglobare nelle prerogative della Corte anche la valutazione di congruità: in altri termini, le norme devono altresì essere ragionevoli e proporzionate.Riguardata attraverso la lente del principio di legalità in entrambi i profili evidenziati, la enunciazione della proprietà come diritto fondamentale (art. 1, comma 1: Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni) non preclude di per sé il contemperamento con gli interessi generali , ma richiede che le ingerenze del potere pubblico a ciò finalizzate siano certe e congrue.Ne consegue la necessità di rapportare le ingerenze del potere pubblico sulle situazioni dominicali giustificate in forza della «funzione sociale» alle regole della “proporzionalità” e della “ragionevolezza”.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.950,00 euro
Periodo28 Luglio 2015 - 31 Dicembre 2017
Gruppo di RicercaIMBRENDA Mariassunta (Coordinatore Progetto)
FEDERICO Andrea (Ricercatore)
LAZZARELLI Federica (Ricercatore)
MALOMO Anna (Ricercatore)