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L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DOPO IL JOBS ACT

Nella prospettiva di procedere all’analisi dell’impianto e dei contenuti della riforma dell’apprendistato professionalizzante varata dal legislatore del 2015, la ricerca anzitutto si focalizzerà sulla norme introdotte dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (artt. 41-47), recante una «disciplina organica dei contratti di lavoro». Anche alla luce delle direttrici fissate a livello europeo saranno poi esaminati i provvedimenti e i processi attuativi in un ambito caratterizzato dal concorso di una pluralità di fonti di regolazione: Costituzione, legge statale, legge regionale, regolamenti, fonte negoziale (contratti collettivi e accordi stipulati in sede di conferenza permanente Stato-Regioni). L’approccio prescelto, inoltre, non soltanto mira alla disamina, in chiave ricostruttiva, dell’assetto giuridico derivante dalla nuova sostituzione del quadro normativo previgente, da subito apparsa, nel suo complesso, ispirata al modello tedesco, giacché orientata al rafforzamento del cd.sistema duale di cui agli artt. 43 e 45, ma si prefigge altresì di calare tale assetto nella più ampia cornice della revisione della legislazione del lavoro. Da questo angolo visuale conviene mettere in rilievo l’indagine tesa ad appurare come sia stato concretamente ridisegnato il ruolo dell’istituto sotto il profilo occupazionale, nel rapporto con il citato modello duale e con il «contratto a tutele crescenti» di cui al d.lgs. n. 23/2015, anche in virtù dei nuovi sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 178-181, l. n. 208/2015), nonché in relazione ad alcune tipologie di lavoro flessibile (contratto a termine e somministrazione di manodopera) parimenti rivisitate dal medesimo d.lgs. n. 81. Relativamente alla ricerca vertente sugli articoli da 41 a 47 del d.lgs. n. 81/2015, è opportuno rimarcare l’attenta considerazione della disposizione di apertura e della disciplina comune a tutte le forme di apprendistato. Particolare attenzione saràprestata alla struttura del contratto e alle problematiche derivanti dalla peculiare natura a tempo indeterminato tuttora connotata dall’inserimento di un patto formativo, essendo molteplici i nodi esegetici connessi alle regole che presiedono il licenziamento dell’apprendista (anche) in relazione al menzionato regime delle cd. tutele crescenti. Scontata la fondamentale rilevanza delle linee riformatrici che investono il piano delle fonti, anche sotto il profilo del riparto di competenze tra fonte autonoma ed eteronoma, la ricerca si occuperà diffusamente delle innovazioni dirette a rivitalizzare l’istituto in questione, quali, ad esempio, quelle concernenti gli oneri formali che, pur confermando l’indirizzo consacrato dalla legge n. 78/2014, malgrado la parziale marcia indietro rispetto al d.l. n. 34/2014, sollevano perplessità di ordine sistematico nonché nell’ottica di una reale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Altro aspetto di novità meritevole di essere segnalato è quello attinente alla finalità stessa del contratto, che il legislatore ora identifica nel conseguimento (non più di una qualifica, bensì) di una qualificazione ai fini contrattuali, sollecitando più approfondite riflessioni in merito a una distinzione che appare di notevole rilievo.

StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo867,00 euro
Periodo29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018
Gruppo di RicercaLUCIANI Vincenzo (Coordinatore Progetto)
GALIZIA CARMEN (Ricercatore)
QUARANTA Mario (Ricercatore)
RUSSOMANDO Annalisa (Ricercatore)