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PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO E TUTELA DEL DEBITORE

La recente emanazione del decreto legge, 3 maggio 2016, n. 59, (c.d. Decreto Banche) disciplina - per la prima volta in generale - ancorché limitatamente ai crediti d'impresa, il pegno mobiliare non possessorio (art. 1). Tale locuzione, secondo quanto confermato dall'ultima bozza del testo di conversione, identifica una particolare garanzia reale, che può essere costituita soltanto dagli imprenditori (iscritti nel registro delle imprese) "per garantire crediti loro concessi, presenti e futuri, determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa" (comma 1) e, oltre ai beni mobili, può avere ad oggetto anche beni immateriali o crediti, purché - ancora una volta - relativi all'attività d'impresa (comma 2). Dì là dagli ambiti di operatività (soggettivo e oggettivo), evidentemente più circoscritti (eccezion fatta per i beni futuri, espressamente richiamati dal d.l. 59/2016 e di discussa ammissibilità nel pegno classico), emergono taluni tratti discretivi del pegno non possessorio rispetto al pegno codicistico (art. 2784), di particolare rilievo. Quello più evidente, di natura strutturale, è l'assenza, nel primo, del c.d. spossessamento. Diversamente dal pegno classico, infatti, in cui la consegna del bene al creditore rappresenta uno degli elementi costitutivi, attraverso il pegno non possessorio, che deve essere costituito - a pena di nullità - con atto scritto ed ha effetto verso terzi dal momento in cui viene iscritto in appositi registri (comma 4), il debitore mantiene la disponibilità del bene; salvo patto contrario, può alienarli o trasformarli, con il solo limite del rispetto dell'originaria destinazione economica. Un ulteriore fattore distintivo è rappresentato dalla differente modalità di escussione del bene da parte del creditore insoddisfatto che, nella disciplina del pegno non possessorio si presenta molto più semplice ed immediata di quanto non sia quella richiesta per la realizzazione coattiva del credito del creditore garantito da pegno ai sensi dell'art. 2784 c.c. Tale immediatezza, se, per un verso, agevola gli imprenditori nel recupero dei loro crediti, al contempo, consentendo un'escussione della garanzia molto più rapidamente e con l'impiego di molteplici modalità (comma 7), determina il rischio che il debitore possa risultare vittima di condotte abusive da parte di creditori scorretti, finendo col subire ingenti danni sia patrimoniali (all'attività d'impresa) sia non patrimoniali. Eventualità, quest'ultima, non adeguatamente considerata dal legislatore del 2016, il quale, se si è premurato di tutelare il creditore anche "nel caso di abuso nell'utilizzo di beni da parte del debitore o del terzo concedente" (comma 2 dell'ultima bozza del testo di conversione), riconosce al debitore strumenti di tutela limitati alla facoltà di opposizione entro 5 giorni dall'intimazione (comma 7-bis, peraltro aggiunto) con la possibilità di ottenere l'inibitoriasoltanto in presenza di gravi motivi ed al potere di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno (comma 9). Il gruppo di lavoro, dopo aver dedicato una prima fase della ricerca all'approfondimento delle analogie ed alle differenze, sostanziali e processuali, fra il pegno mobiliare non possessorio e la tradizionale garanzia pignoratizia, focalizzerà l'attenzione su quest'ultimo profilo. Si intende, innanzitutto, verificare se, nel concreto, tale disciplina legislativa riconosca adeguate tutele anche al debitore o se, invece, come appare prima facie, lasci spazio a potenziali approfittamenti a danno dell'obbligato; in secondo luogo se tali comportamenti possano ragionevolmente essere qualificati come abusi. In quest'ultima ipotesi, il gruppo di lavoro proseguirà l'indagine allo scopo di individuare, in una prospettiva interpretativa sistematica ed assiologica, efficaci strumenti di tutela per il debitore che, seppur inadempiente o insolvente, non cessa di essere persona (art. 2 cost.).

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo920,00 euro
Periodo29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018
Gruppo di RicercaLAZZARELLI Federica (Coordinatore Progetto)
BORSI CARLOTTA (Ricercatore)
COMPAGNONE MARIA (Ricercatore)
CUOFANO Giovanna (Ricercatore)
DI NENNA Giovanni (Ricercatore)
FEDERICO Andrea (Ricercatore)
IMBRENDA Mariassunta (Ricercatore)
MALOMO Anna (Ricercatore)
MOSCARIELLO Salvatrice (Ricercatore)