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SICUREZZA DELLE CURE E RESPONSABILITÀ SANITARIA: ANALISI IN PROSPETTIVA COMPARATISTICA DELLA LEGGE 24/2017
La complessità della relazione medico/paziente è segnata, sul piano del diritto, da un approccio, della giurisprudenza come della dottrina, non sempre lineare e coerente; le contraddizioni risultano ancor più evidenti nella definizione della fase patologica del rapporto, lì dove il dibattito sulla responsabilità medica si disvela in tutta la sua varietà e vivacità di contributi e di soluzioni, che, ora specificando la funzione della colpa, ora ragionando in punto di consenso o di nesso di causalità, ora, infine, rivisitando la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, contribuiscono all’affermarsi di nuove regole di maggiore tutela del paziente.Una volta, infatti, abbandonati gli atteggiamento sia di “perdonismo” nei riguardi del clinico, sia, all’estremo opposto, di “accanimento” e di conseguente “involuzione difensiva della condotta sanitaria”, si è giunti ad una fase c.d. “dell’attenzione” nell’elaborazione giurisprudenziale della colpa e di rivisitazione della posizione del malato quale contraente debole.Al lemma tradizionale di “responsabilità del medico” si sostituisce il più vasto sintagma di “responsabilità medica”: tale passaggio implica il fenomeno di responsabilizzazione globale, rafforzato ed uniforme degli operatori sanitari e, al tempo stesso, della struttura ospedaliera che la società propone ed il modello giuridico (progressivamente) recepisce. Un siffatto ampliamento delle responsabilità riflette la visione personalistica e garantista che trascorre lungo tutto il dettato costituzionale e che si invera soprattutto nel disposto degli artt. 2 e 3 cost.; la crescente attenzione verso la definizione di una specifica “autonomia concettuale” del diritto alla salute appare, in tal modo, la manifestazione più evidente del tentativo di valorizzare a livello sistematico un profilo essenziale della persona umana. Le stesse categorie tradizionali risentono del mutamento: la nozione di “colpa” professionale del medico risulta ridisegnata nei contenuti attraverso il progressivo allontanamento dallo schema generale di riferimento offerto dall’art. 2236 c.c. ed il graduale abbandono dell’assioma secondo cui il medico sarebbe tenuto ad una obbligazione di mezzi e non di risultato.Le ragioni del mutamento sono da individuare, oltre che nel ruolo fondamentale attribuito dall’ordinamento alla salute, in un diverso atteggiamento verso la scienza in generale e quella medica in particolare, che ha modificato il modo in cui ciascuno di noi percepisce lo stesso concetto di “esito”; questo, la cui incertezza si è sempre meno disposti ad accettare, ha finito con il marcare profondamente gli sviluppi di un regime di responsabilità che, invece, per l’avvocato continua ad essere influenzato dall’assoluta impossibilità di assicurare alcunché al proprio cliente. La distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato, se non ha influenzato sostanzialmente i livelli di responsabilità medica, ha tuttavia inciso sul piano della ripartizione dell’onere probatorio nelle situazioni di inadempimento; sì che l’oggetto dell’obbligazione si è configurato come discrimen fra i rapporti in cui la prova della colpa del debitore/medico deve essere fornita dal paziente, in considerazione di un risultato estremamente aleatorio e rispetto al quale è residuale il controllo del medico, e quelli in cui l’esistenza di regole tecniche, precise e dettagliate, rende più ridotto il margine di discrezionalità di cui potrebbe avvalersi il medico.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | SICA Salvatore | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.693,00 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Gruppo di Ricerca | SICA Salvatore (Coordinatore Progetto) APICELLA Domenico (Ricercatore) D'ANTONIO Virgilio (Ricercatore) GIANNONE CODIGLIONE GIORGIO (Ricercatore) GRIECO Giuliano (Ricercatore) MEOLI Bruno (Ricercatore) PACILEO Piervincenzo (Ricercatore) RICCIO Giovanni Maria (Ricercatore) ROCCA COMITE MASCAMBRUNO Paolo (Ricercatore) VIGLIAR Salvatore (Ricercatore) |