Accesso civico
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni che abbiano omesso anche parzialmente di pubblicare pur avendone l'obbligo e il diritto di accedere a qualunque dato, documento o informazione detenuti da una P.A.
Le modalità di accesso si suddividono in tre categorie:
Accesso Civico (accesso civico “semplice”) si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, detenuti dalla PA. Il Cittadino, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta per omessa o parziale pubblicazione di un documento/informazione/dato in via telematica secondo le modalità previste dal CAD o attraverso i canali classici: mezzo posta, fax o consegna a mano o può essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica responsabiletac@unisa.it. Il Responsabile designato per l’Anticorruzione e la Trasparenza è il dott. Salvatore Carannante.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Direttore Generale, inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dirgen@unisa.it di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990.
Accesso Generalizzato FOIA (Freedom of Information Act) si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza, ai documenti detenuti dalla PA.che non siano oggetto di obblighi di pubblicazione imposti dalla legge. Il Cittadino, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta di accesso ai dati, documenti e informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni in via telematica secondo le modalità previste dal CAD o attraverso i canali classici: mezzo posta, fax o consegna a mano.
In tali casi la richiesta dovrà essere indirizzata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico che, dopo aver individuato e interpellato gli uffici in possesso della documentazione richiesta, provvederà al riscontro.
Qualora provenissero richieste di accesso generalizzato a uffici diversi dall'URP, queste dovranno essere inoltrate a quest'ultimo per il seguito che sopra si è descritto.
Accesso Documentale si intende l’accesso disciplinato dal capo V della Legge 241/1990. Il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso”.
In tali casi la richiesta sarà presentata all'Ufficio che ha la gestione del procedimento, il quale provvederà al riscontro tenendo in conoscenza L'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
- Limiti all’ accesso generalizzato
L’Università in determinati casi ha il diritto, o meglio il dovere, di rifiutare l'istanza.
Il rifiuto, più in particolare, è necessario nel caso in cui l'accesso agli atti comporta un pregiudizio a interessi pubblici o a interessi privati.
Gli interessi pubblici ai quali ci si riferisce, nel dettaglio, sono il segreto di Stato, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, lo svolgimento regolare di attività ispettive e la conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento.
Gli interessi privati idonei a giustificare il rifiuto di accesso agli atti, invece, vanno individuati nella protezione dei dati personali, nella libertà e nella segretezza della corrispondenza, in determinati interessi economici e commerciali di un singolo individuo o di una società (tra i quali la tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e dei segreti commerciali).
- Obbligo di motivazione del rifiuto
In ogni caso, l'amministrazione che rifiuta una richiesta di accesso deve darne adeguata motivazione all'interessato.
Quest'ultimo, se non la condivide, può innanzitutto fare istanza di riesame al responsabile della trasparenza, all'indirizzo di posta elettronica responsabiletac@unisa.it il quale è chiamato a dare riscontro con provvedimento motivato.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Direttore Generale, inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dirgen@unisa.itNei casi in cui alla base del rifiuto della pubblica amministrazione vi sia la tutela dei dati personali e della privacy, può essere chiesto un parere al Garante per la protezione dei dati personali dal Responsabile per l’Anticorruzione e la Trasparenza.
- Risposta entro 30 giorni
In generale, dinanzi ad un'istanza di accesso, l'amministrazione è tenuta a rispondere, positivamente o negativamente nei limiti sopra visti, entro il termine massimo di 30 giorni.
In alcuni casi, però, il predetto termine è sospeso, con conseguente dilatazione anche del momento in cui la regola sopra citata produce le sue conseguenze. Ci si riferisce, in particolare, all'ipotesi in cui la richiesta crei potenzialmente danno ad altri soggetti, definiti controinteressati.
Se essa si verifica, la PA deve comunicare la richiesta di accesso a tali soggetti, i quali avranno dieci giorni per opporsi.
Il termine di 30 giorni, quindi, resta sospeso e inizia a decorrere dopo che è trascorso il periodo concesso ai controinteressati per l'opposizione.
Normativa: dlgs 33/2013, dlgs 97/2016 Determinazione n. 1309 del 28/12/2016
Delibera n. 1310 del 28/12/2016
Note
Si ricorda che questa Amministrazione
- come ha prescritto il Stato Sez. VI, Sent., 03/10/2016, n. 4067, nel caso che l’eventuale errata presentazione dell’istanza all’ufficio non competente, non autorizza lo stesso a negare l’accesso o a differirlo ma che invece è dovere dell’ufficio ricevente inoltrare subito la domanda a quello ritenuto competente, dandone informazione alla parte interessata.
- Ai sensi di quanto stabilito dalle linee guida definitive emanate dall'ANAC con
- Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 la stessa è tenuta a pubblicare e ad aggiornare semestralmente nella sotto-sezione "Altri contenuti/Accesso civico/Registro degli accessi" di Amministrazione Trasparente l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
- Delibera n. 1310 del 28/12/2016 è auspicabile che la stessa pubblichi nella sotto-sezione "Altri contenuti/Dati ulteriori" di Amministrazione Trasparente i dati più frequentemente richiesti con l’accesso generalizzato.
Si chiede alle strutture, nel caso avessero ricevuto richieste di accesso, di comunicarlo all’Ufficio Relazioni con Pubblico.