Investigación | Proyectos Financiados
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IDENTITA' PERSONALE E FILIAZIONE NELLA PROSPETTIVA COMPARATISTICA
Interrogarsi sul più profondo significato del concetto di identità, strettamente collegato con le posizioni soggettive giuridicamente tutelabili in base ai principi costituzionali di garanzia della personalità (artt. 2, 32 cost., in primis, ma anche art. 30)risulta assai arduo per il giurista, soprattutto quando si tratta di distinguere tra le diverse realtà da cui quel significato va ricavato. La presente ricerca si chiede se anche in materia di filiazione possa esistere una verità unica ed assoluta oppure se debba prendersi in considerazione, almeno in alcuni casi, una possibile coesistenza di verità, in presenza delle quali enucleare un favor per il diritto di ricercare la propria identità da parte del figlio. Da un punto di vista metodologico, il sovrapporsi di diversi piani di verità in ordine al rapporto di filiazione corrisponde all'emersione di altrettante istanze ereditarie per il cui corretto bilanciamento è necessario individuare appositi strumenti di accertamento e di valutazione, nel nome della garanzia dell'interesse del minore. Assai significativo risulta allora lo studio della questione dell'invalidità per difetto di veridicità del c.d.riconoscimento di compiacenza. Tanto nell'ordinamento francese che in quello italiano non sembra posto in dubbio da dottrina e giurisprudenza che in tal caso, nonostante che talora sia profondamente iniquo che il genitore che abbia operato il riconoscimento menzognero nella consapevolezza dell'inesistenza del legame di procreazione biologica proponga successiva azione di disconoscimento, sicuro di uscirne vincitore una volta esperite le prove biologiche, tuttavia non si possa impedire tale effetto sbarrando la strada all'azione nel considerarla irricevibile. Si trasferisce allora la questione sul piano della risarcibilità dei danni causati al figlio dal falso riconoscimento operato per compiacere l'altro genitore e seguito dall'effettivo svolgersi delle situazioni proprie del rapporto genitore-figlio, creando magari relazioni affettive importanti per il minore e incidendo pesantemente non soltanto sulla sua persona, ma anche sul profilo identitario che si è creato nel tempo.Tuttavia in Francia la situazione non appare drammatica, anzi assume contorni limitati dopo la riforma compiuta dall'Ordonnance, poiché il rilievo del possesso di stato e i ristretti termini di prescrizione dell'azione di disconoscimento salvaguardano le relazioni genitori-figli stabilizzate nel tempo e bloccano sul piano dell'irricevibilità le azioni di contestazione della paternità. Non così in Italia dove i tentativi di riforma della normativa familiare pur appassionatamente perseguiti si scontrano con l'indifferenza o peggio del legislatore (il d.d.l. n. 2805 è fermo al Senato).Eppure, qualche aggancio per un'interpretazione evolutiva della disciplina italiana si potrebbe rinvenire nell'innovazione importante introdotta nel sistema dall'esclusione dall'azione di disconoscimento dell'uomo che abbia consentito all'inseminazione eterologa della moglie o della compagna di vita.Le giustificazioni di tale previsione trovano riscontro in un vasto orientamento europeo e tutte si basano sul fatto che la manifestazione di volontà non revocata "brucia" le possibilità di invocare l'assenza di discendenza genetica, poiché l'esercizio dell'azione di disconoscimento si tramuterebbe in un inaccettabile abuso del diritto.Se questo è vero, nel caso del riconoscimento di compiacenza, quando un soggetto ha liberamente e consapevolmente manifestato la volontà di assumersi dei confronti del figlio riconosciuto la responsabilità di genitore, non sembrerebbe del tutto errato derivarne l'impossibilità di riconoscergli un'azione che si tradurrebbe in una distorsione della funzione della medesima e in una frode all'ordinamento: anche qui la manifestazione di volontà precedente verosimilmente "brucia", per chi l'ha compiuta, la successiva azione.
Estructura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |
Responsable | STANZIONE Maria Gabriella | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.600,00 euro | |
Periodo | 11 Diciembre 2013 - 11 Diciembre 2015 | |
Grupo de Investigación | STANZIONE Maria Gabriella (Coordinador del Proyecto) BENEDETTO ALESSANDRA (Investigador) D'ANTONIO Virgilio (Investigador) PIGNATARO Gisella (Investigador) RICCIO Giovanni Maria (Investigador) TROISI Claudia (Investigador) TROTTA ERSILIA (Investigador) TROTTA Federica (Investigador) |