Autocertificazione Abilitazione

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Dal 1° gennaio 2012, in applicazione dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) di cui al D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

In particolare è previsto che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazioni).

Si ricorda che la richiesta o l'accettazione di certificati da parte di una Pubblica amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett. a del D.P.R. 445/2000.

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