Decadenza dagli Studi

I servizi della segreteria studenti

Corsi di studio del Vecchio Ordinamento

Agli studenti immatricolati secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 che proseguono il corso di studio secondo tali ordinamenti continua ad applicarsi la disciplina di cui all’art. 149, comma 2, del T.U. delle Leggi sull’istruzione superiore, del 31 agosto 1933, n. 1592, per quanto riguarda l’istituto della decadenza e pertanto "coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'università o istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H .Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate."

Corsi di studio di cui al D.M. 509/99

Agli studenti immatricolati secondo gli ordinamenti di cui al D.M. 509/99 che proseguono il corso di studio secondo tali ordinamenti continua ad applicarsi la disciplina di cui all’art. 31,comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto rettorale del 14 settembre 2001, n.4864, in base alla quale "gli studenti che non abbiano superato esami di profitto per il numero di anni consecutivi stabilito nel Regolamento didattico del corso di studio, in misura comunque non inferiore alla durata legale dello stesso, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente."

Corsi di studio di cui al D.M. 270/2004

Incorre nella decadenza lo studente che:

  • non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studio per un numero di anni consecutivi pari alla durata normale del corso stesso;
  • pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione non abbia superato esami o prove di valutazione per un numero di anni consecutivi stabilito nel Regolamento didattico del corso di studio, in misura comunque non inferiore alla durata normale dello stesso.

Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento del corso di iscrizione.

Lo studente decaduto può richiedere il rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera compiuti previa regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse maturate negli anni per cui aveva rinnovato l’iscrizione. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.

Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo a qualsiasi corso di studi e può richiedere il riconoscimento degli studi pregressi. A tal fine il Consiglio della competente struttura didattica valuta la precedente carriera dello studente secondo i criteri fissati nel Regolamento didattico del corso di studio, definendo l’ulteriore svolgimento della carriera, ferma restando l’impossibilità di essere ammessi ad annualità non attivate.

Gli elenchi degli studenti decaduti sono pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Gli avvisi di avvio del procedimento di decadenza sono pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Questionario di Valutazione



  • Didattica