Abilitazioni Professionali | Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
Abilitazioni Professionali Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
DOTTORE COMMERCIALISTA
Per accedere all'esame di Stato per Dottore Commercialista è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
Laurea "vecchio ordinamento" rilasciata dalla Facoltà di Economia (conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999) in
- Economia e Commercio
- Economia Aziendale
- Economia Bancaria
- Economia Politica
- Economia Assicurativa e previdenziale
- Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
- Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
- Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari
- Economia marittima e dei trasporti
- Scienze economico-marittime
- Economia ambientale
- Economia industriale
- Economia e legislazione per l'impresa
- Economia del turismo
- Scienze economico-bancarie
- Discipline economiche e sociali
oppure
Laurea "vecchio ordinamento" in
- Scienze politiche
- Giurisprudenza
In questo caso è necessario aver iniziato il tirocinio triennale previsto dai previgenti ordinamenti dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali entro il 31.12.2007.
Dal 1° gennaio 2008 per iscriversi al Registro dei praticanti dottori commercialisti occorrerà essere in possesso di una laurea specialistica della facoltà di Economia o di una laurea quadriennale economica di vecchio ordinamento. Le lauree in Giurisprudenza o in Scienze politiche non costituiranno più titoli di accesso al Registro dei praticanti.
oppure
Laurea specialistica in una delle seguenti classi:
- Classe 64/S - Scienze dell'Economia
- Classe 84/S - Scienze Economico-aziendali
oppure
Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
- Classe LM-56 - Scienze dell'Economia
- Classe LM-77 - Scienze Economico-aziendali
e inoltre un Tirocinio pratico presso lo studio di un dottore commercialista.
Coloro che alla data del 31/12/2007 risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto , sono ammessi all'esame di Stato ai sensi dell'art. 71 comma 4 del decreto 139/2005 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005 - Supplemento Ordinario n. 126).
Possono inoltre sostenere l'esame di Stato coloro che, in possesso di laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza, abbiano iniziato il tirocinio prima dell'entrata in vigore del decreto 139/2005.
Il tirocinio professionale è obbligatorio e ha una durata massima di diciotto mesi.
Il tirocinio puo' essere svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.
Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti
Possono partecipare all'esame di Stato anche i laureati che non hanno completato il tirocinio entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, purché lo completino entro la data di inizio degli esami. I candidati dovranno consegnare entro la data dell'esame un'autocertificazione relativa al compimento del tirocinio.
Tutte le informazioni relative al tirocinio obbligatorio si richiedono all'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della provincia di residenza del laureato interessato.
ESPERTO CONTABILE
Per accedere all'esame di Stato per Esperto contabile è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
Diplomi Universitari triennali (conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999):
- Economia e amministrazione delle imprese
- Gestione delle amministrazioni pubbliche
- Commercio estero
- Economia e gestione dei servizi turistici
- Marketing e comunicazione di azienda
- Gestione delle imprese alimentari
- Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit
e inoltre un tirocinio della durata di tre anni purchè iniziato entro il 31 dicembre 2007
Laurea triennale di primo livello in una delle seguenti classi:
- Classe 17 o L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- Classe 28 o L-33 - Scienze economiche;
È inoltre necessario avere svolto un periodo di tirocinio presso lo studio di un Ragioniere perito commerciale/Esperto Contabile.
Per coloro che alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, comma 5, del decreto legislativo 139/2005, ovvero: sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla sezione B dell'albo, purché siano in possesso di:
- diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in Scienze economiche;
- diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il tirocinio professionale è obbligatorio e ha una durata massima di diciotto mesi.
Il tirocinio puo' essere svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.
Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti
Possono partecipare all'esame di Stato anche i laureati che non hanno completato il tirocinio entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, purché lo completino entro la data di inizio degli esami. I candidati dovranno consegnare entro la data dell'esame un'autocertificazione relativa al compimento del tirocinio.
Tutte le informazioni relative al tirocinio obbligatorio si richiedono all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di residenza del laureato interessato.
DOTTORE COMMERCIALISTA
Legge di riferimento: Decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139. Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'art. 2 della Legge 24 Febbraio 2005, 34
Gli Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista sono articolati nelle seguenti prove:
- Tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente. Le prove scritte consistono in:
- una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
- una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale,diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
- una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.
- Una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.
Esoneri dalle prove
Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'art. 43 (art. 46 Decreto Legislativo 139/2005).
ESPERTO CONTABILE
L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:
- Tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/Cee del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:
- una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
- una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione e informatica, economia politica e aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
- una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.
- Una prova orale, avente a oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Esoneri dalle prove
Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43 (art. 47 Decreto Legislativo 139/2005).