Informazioni Generali

Iscriversi ad UNISA Informazioni Generali

I cittadini comunitari e non comunitari che intendano conseguire un titolo accademico o chiedere il riconoscimento degli studi accademici compiuti all'estero presso l'Università degli Studi di Salerno, possono rivolgersi per informazioni all'Ufficio Relazioni Internazionali-Erasmus (URIE): erasmus@unisa.it.

Normativa in vigore

Per quanto attiene la normativa in vigore sull'argomento, è possibile consultare il sito del Ministero dell'Università e della Ricerca con le disposizioni in vigore. Gli studenti internazionali, al pari degli studenti locali, sono tenuti a partecipare ai test di accesso valutativi o ai test selettivi per i corsi a numero programmato, secondo il calendario stabilito nei singoli bandi di concorso.

I test di accesso all’Università degli Studi di Salerno sono di due tipi:

  • Non selettivi (significa che dopo la valutazione puoi essere immatricolato al corso di laurea che hai scelto a prescindere dalla posizione in graduatoria);
  • Selettivi (in questo caso c’è un determinato numero di posti disponibili, cioè un numero chiuso. Gli studenti si possono immatricolare in base alla loro posizione in graduatoria).

Nota bene: entrambe le tipologie di test (selettivi e non selettivi) sono obbligatori. Se non prendi parte ai test di accesso non puoi immatricolarti ad UNISA!

Adempimenti

Si ricorda che tutti i documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana: la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati, che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di traduzioni fatte eseguire da traduttori locali, le stesse debbono essere comunque convalidate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. I documenti di studio che non richiedano traduzioni certificate, possono essere privi di traduzione per le lingue: inglese, francese, spagnolo, e tedesco.

I vari adempimenti riguardano:

  • Cittadini comunitari
  • Cittadini non comunitari residenti all'estero
  • Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
  • Iscrizioni a Corsi Singoli

Tasse e contributi universitari

Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea e non residenti in Italia sono collocati nella terza fascia di contribuzione, se non appartenenti all’elenco dei “Paesi a basso sviluppo umano” di cui alla Tabella 1 riportata in Appendice alla Guida al pagamento delle tasse e dei Contributi Universitari, i cui cittadini sono collocati d’ufficio nella prima fascia di contribuzione.

Gli studenti extracomunitari non residenti in Italia non appartenenti ai Paesi inclusi nella Tabella 1, possono presentare domanda per essere collocati nella prima fascia di contribuzione, documentando una situazione familiare di particolare disagio (per famiglia numerosa o per mancanza di uno dei genitori). Alla documentazione originale deve essere allegata la traduzione in lingua italiana attestata dalla relative ambasciate o delegazioni consiliari.

Per gli studenti non appartenenti all’Unione europea e non residenti in Italia che sono nelle condizioni di produrre l’attestazione I.S.E.E., la determinazione della fascia di contribuzione seguirà le regole contenute nel paragrafo “INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE” della Guida al Pagamento delle Tasse e dei Contributi Universitari https://web.unisa.it/uploads/rescue/251/172/regolamento-i-livello-2018-versione-finale.pdf

N.B. Nel caso in cui lo studente sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest’ultima (Legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati ai cittadini italiani.

Gli studenti stranieri e quelli con cittadinanza italiana, in possesso di un titolo straniero, per l’anno di immatricolazione sono tenuti al pagamento di una III Rata del contributo onnicomprensivo annuale dell’importo di € 53,00. Agli studenti stranieri iscritti agli anni successivi al primo si applicano le stesse condizioni di merito previste per gli studenti italiani. Gli studenti in possesso di un titolo accademico straniero che ottengano il riconoscimento totale di tale titolo e l’attribuzione del titolo accademico corrispondente rilasciato dall’Università degli Studi di Salerno, sono tenuti al pagamento di un contributo fisso di € 250,00.

Borse per il Diritto allo Studio ADISURC

L'Azienda per il Diritto allo Studio della Regione Campania pubblica annualmente (vedere www.adisurcampania.it ) un bando con scadenza coincidente con il periodo di immatricolazione per l'erogazione di borse di studio universitarie (in servizi e in denaro) in favore degli studenti iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica, laurea specialistica a ciclo unico e di dottorato di ricerca. Per essere ammessi al concorso è necessario essere in possesso di tutti requisiti di reddito e di merito descritti nel bando. I candidati stranieri (UE e non UE) accedono al concorso attraverso la stessa procedura online, fornendo i documenti obbligatori inerenti la condizione economica e patrimoniale, tradotta in lingua italiana a cura degli Uffici consolari o diplomatici nel Paese del candidato.

I cittadini dell’UE (non italiani) e non UE col nucleo familiare residente all’estero, devono:

  • Completare e confermare il modulo di domanda on line;
  • Inviare all’ADISURC, a pena di esclusione, copia dell’ISEE parificato compilato da un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) per lettera raccomandata AR al seguente indirizzo: ADISURC, Via A. De Gasperi, 45 80133 Napoli “Documentazione borsa di studio a.a.20_/20_ Università degli Studi di Salerno”. E’ anche possibile la consegna a mano all’ADISURC Salerno, presso Università degli Studi di Salerno, Fisciano.

Per ottenere l’ISEE parificato è necessario rivolgersi ad un CAF esibendo la documentazione relativa a ciascun membro della famiglia, che deve riportare:

  • I dati personali;
  • i redditi conseguiti all’estero;
  • beni immobili posseduti all’estero. La mancanza di beni immobili deve essere espressamente specificata.

Tale documentazione deve essere:

  • rilasciata dalle autorità competenti dove i redditi sono stati prodotti;
  • tradotta in italiano dalle autorità diplomatiche competenti.