Riconoscimento Studi all'Estero

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Informazioni generali

In base a quanto stabilito dalla Legge n. 148 dell'11/07/2002 (di ratifica della Convenzione di Lisbona) alle Università è attribuita la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca, il proseguimento degli studi universitari e il conseguimento dei titoli universitari italiani, competenza che esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
La competenza per il riconoscimento dei titoli accademici ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi spetta invece alle Amministrazioni dello Stato, che provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero competente in base al D.P.R. 31.8.1999 e al D.L. 30.3.2001, n. 165.
Il Centro Informazione Mobilità Equivalenze Accademiche della Fondazione Rui (CIMEA) offre servizi a tutti coloro che sono interessati alle opportunità e alle procedure di riconoscimento dei titoli di studio esteri, oltre a promuovere la libera circolazione dei cittadini comunitari e la mobilità internazionale degli studenti. Esso opera sulla base di una convenzione tra il MUR e la Fondazione Rui.
In particolare, tale organismo è competente a rilasciare informazioni a coloro che sono interessati al riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell' esercizio di professioni e dell'ammissione ai pubblici concorsi.
Tale centro ha un proprio sito consultabile all'indirizzo www.cimea.it.
È possibile inoltre consultare sul sito del CIMEA le tabelle delle Autorità competenti in materia di riconoscimento di titoli ai fini dell'esercizio professionale.

Adempimenti

Possono presentare domanda di riconoscimento di titolo accademico straniero direttamente all'Università i cittadini italiani, i cittadini comunitari, nonché i cittadini non comunitari regolarmente residenti in Italia.
I cittadini non comunitari residenti all'estero presentano domanda di riconoscimento tramite il portale UNIVERSITALY.
Nel rispetto della normativa vigente, i cittadini non comunitari residenti all'estero, prima del riconoscimento del titolo estero, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana.
Le domande devono riferirsi ad un corso di studi di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica (ex DM 509/99) o di una laurea magistrale (ex DM 270/04) attivato presso l'Ateneo.
Su tale richiesta delibera la competente struttura didattica che, valutando caso per caso gli studi compiuti e gli esami sostenuti, può dichiarare:

  • Il riconoscimento totale del titolo; in questo caso, a seguito di delibera del Senato accademico, con decreto rettorale viene dichiarata l'equivalenza del titolo accademico straniero con quello relativo al corrispondente corso di studio dell'Università degli Studi di Salerno;
  • Il riconoscimento parziale del titolo; in questo caso allo studente è data la possibilità di ottenere l'iscrizione ad un anno di corso di studio determinato in base al numero dei crediti riconosciuti (abbreviazione di corso), come indicato dalla competente struttura didattica. Lo studente deve sostenere tutte le prove previste dai bandi di ammissione ai corsi di studio e quelle previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti stranieri, salvo deroghe previste dalle delibere dei corsi di studio.

La dichiarazione di equipollenza è automatica in presenza di specifici accordi bilaterali o convenzioni internazionali che stabiliscano la reciproca conversione dei titoli accademici.

Come e dove presentare la domanda di riconoscimento

I cittadini comunitari ovunque residenti, nonché i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono presentare la domanda completa dei relativi allegati all'Ufficio Carriere del Dipartimento presso cui il corso di studio è attivato.
È possibile ottenere informazioni e assistenza sul procedimento di riconoscimento di titolo accademico straniero presso l'Ufficio Internazionalizzazione.

Quando presentare la domanda di riconoscimento

I cittadini non comunitari residenti all'estero possono presentare la domanda entro i termini stabiliti annualmente dalle disposizioni Mi.U.R. relative alle immatricolazioni di studenti stranieri.
I cittadini comunitari ovunque residenti e i cittadini non comunitari residenti in Italia possono presentare la domanda di riconoscimento entro il termine di immatricolazione del corso di studio per il quale si chiede il riconoscimento. L'Ufficio Carriere provvede a comunicare al richiedente l'esito della domanda entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Documenti da allegare alla domanda di riconoscimento redatta in bollo e indirizzata al Magnifico Rettore:

  • Titolo finale di scuola secondaria superiore, in originale o in copia autentica, valido per l'ammissione all'Università nel Paese ove esso è stato conseguito, completo di traduzione ufficiale*, legalizzazione e dichiarazione di valore;Titolo di studio straniero, in originale o in copia autentica, per il quale si richiede il riconoscimento, completo di traduzione ufficiale*, legalizzazione e dichiarazione di valore;
  • Certificato, in originale o in copia autentica, con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero per il conseguimento dei titolo di cui alla lettera b), rilasciato dall'Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo, completo di traduzione ufficiale* e legalizzazione, detto certificato deve attestare date e sedi degli esami ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo;
  • Programma di ogni singolo esame, in originale o in copia autentica, su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro dell'Università stessa, completi di traduzione ufficiale* in italiano;
  • Due fotografie formato tessera, di cui una autenticata ove trattasi di cittadino non Ue residente all'estero;
  • Copia del passaporto o di un valido documento di identità;
  • Ricevuta del versamento del contributo fisso di € 250,00.


I documenti di studio possono essere sostituiti dal diploma supplement, qualora adottato.
* Sono "traduzioni ufficiali" quelle:

  • di traduttori che abbiano una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato presso il Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;
  • della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;
  • della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (Nota della Pres. Cons. Ministri, Ufficio Giuridico e del Coord. Legisl. N. 20685/92500 del 15.12.1980).

Il pagamento del contributo fisso è dovuto per l'esame della pratica ed è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed indicato all'interno della "Guida la pagamento delle tasse e dei contributi universitari". Il contributo fisso non è richiesto nei casi rientranti di specifici accordi bilaterali in materia, salvo se previsto dall'accordo stesso.
In caso di riconoscimento totale del titolo di studio, per ottenere il rilascio della pergamena di laurea lo studente dovrà presentare richiesta presso l'Ufficio Carriere di appartenenza e pagare la relativa indennità prevista.
In caso di concessione di abbreviazione di corso, lo studente deve pagare le tasse ed i contributi universitari previsti per l'anno di corso di ammissione. L'importo del contributo fisso di € 250,00 verrà in questo caso dedotto dalle tasse di iscrizione.

Per maggiori informazioni si può consultare il Regolamento studenti emanato con DR 05/10/2018, Rep. n. 7909, art. 29