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I POTERI DEL TRIBUNALE NEL PROCEDIMENTO DI CONCORDATO PREVENTIVO

I recenti interventi normativi riguardanti la disciplina del concordato preventivo (dapprima con d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134; e, da ultimo, con d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modificazioni, in l. 9 agosto 2013, n. 98), nonché la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 1521/2013, riguardante i limiti del sindacato giudiziale di fattibilità sulla domanda di concordato,impongono all'interprete di situare nella dimensione processualcivilistica i poteri affidati al tribunale (o al giudice delegato) in occasione dei diversi passaggi della procedura.Ci si riferisce non soltanto al giudizio di fattibilità della proposta concordataria, ma, altresì, al complesso dei poteri (ora di direzione del processo, ora autorizzatori, ora di giudizio), che il tribunale è chiamato a svolgere a fronte degli impulsi del debitore e del percorso che quest'ultimo - fin dal momento della presentazione della domanda (in forma completa con la proposta di concordato, il piano e l'attestazione, ovvero in forma meramente "prenotativa", o anche, come si suol dire, "in bianco") - imprime, per sua scelta, al procedimento.L'esame di tali poteri - che sovente si incrociano con la necessità di dirimere le "interferenze" con l’eventuale pendenza di un'istruttoria prefallimentare, ovvero con la presentazione di una domanda di fallimento - sarà oggetto del progetto di ricerca.Il loro esercizio non è di secondario rilievo in vista del successo o dell'insuccesso dell'esperimento concordatario, in quanto non è dalla sola valutazione della fattibilità della proposta che possono dipendere le sorti del concordato, ma anche dalla maniera in cui il tribunale «reagisce» all'esercizio dei poteri processuali riconosciuti alla parte istante allentando o, all'opposto, restringendo le «briglie» della procedura.Per il debitore non è, ad esempio, indifferente il fatto che - a fronte di una domanda "prenotativa" - il tribunale assegni centoventi anziché sessanta giorni per il deposito della domanda di concordato, e che ne disponga la proroga; così come, ancora "ex latere debitoris", può rivestire un'importanza centrale il metro di giudizio adoperato dal tribunale ai fini del rilascio dell'autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione, nonché il plesso informativo ed il supporto documentale richiesti dal tribunale ai fini del completamento della domanda di concordato.Da un punto di vista sistematico, sarà utile, in principio del progetto di ricerca, raggruppare (e separatamente esaminare) il complesso dei poteri, riconosciuti al tribunale fin dalla presentazione della domanda di concordato, in: a) poteri di direzione del procedimento (poteri organizzatori in senso lato); b) poteri autorizzatori al compimento di determinati atti di esercizio dell’impresa; c)poteri decisori (compreso, in questi ultimi, il giudizio sulla fattibilità della proposta).Ciò sarà funzionale all'intento - da condursi avendo riguardo alle prassi ed al diritto vivente - di ricostruzione in chiave sistematica ed innovativa di un quadro normativo che, pur intendendo favorire quanto più possibile la soluzione concordataria rispetto a quella liquidatoria, valorizza, in diversi passaggi, l’intervento e le valutazioni di merito del giudice, giustificati ora dall’urgenza di dare corso alla prosecuzione del procedimento, «bilanciando» l’assenza di interlocuzione con i creditori (si pensi al regime autorizzatorio degli atti di straordinaria amministrazione), ora dalla funzione di offrire protezione giuridica agli accordi intraconcordatari (si pensi alle diverse ipotesi di revoca del concordato), ora da esigenze di tipo pubblicistico (regolare svolgimento della vita economica; repressione degli «abusi» dello strumento concordatario), ora ancora dalla necessità di preservare, in sede di espressione del voto, le condizioni per una genuina ed informata formazione del consenso dei creditori.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.002,00 euro
Periodo11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015
Gruppo di RicercaDE SANTIS Francesco (Coordinatore Progetto)
CONFORTI Stefano (Ricercatore)
GRIECO Giuliano (Ricercatore)
IANNICELLI Luigi (Ricercatore)
MANCUSO Carlo (Ricercatore)
Palmieri Giuseppe (Ricercatore)
SICA Licia (Ricercatore)