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IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DE LIBERTATE TRA FAVOR LIBERTATIS E TUTELA DELLE ESIGENZE CAUTELARI
In ragione dell'obiettivo della ricerca, destinato a proporre specifiche istanze di riforma all'interno del sistema dei controlli giurisdizionali de libertate, il lavoro parte dai risultati scientifici consolidati al fine di catalogare i deficit di garanzie registrati nel corso dell'attuazione degli attuali meccanismi di gravame de libertate.non può porsi in dubbio sotto il profilo teleologico che con l'istanza di riesame l'imputato o il suo difensore attivano l'intervento di un organo giurisdizionale – diverso da quello che ha valutato l'esistenza dei presupposti e delle condizioni legali per l'adozione di una misura cautelare – al fine di conseguire, entro un breve termine (la cui ragionevolezza è legalmente predeterminata), un nuovo esame dell'intera vicenda cautelare per quanto concerne il rispetto dei parametri di legalità, controllati sulla scorta anche di elementi nuovi rispetto a quelli utilizzati dal giudice dell'ordinanza impugnata e nel rispetto del contraddittorio.L'attivazione del giudizio di secondo grado, anche senza l'allegazione di una specifica critica, attraverso le indicate modalità di formazione del convincimento giudiziale è diretto all'eliminazione o alla riduzione di un supposto pregiudizio originato dall'esecuzione della misura cautelare coercitiva scelta nell'ordinanza impugnata.L'attuale sistema, pertanto, garantisce l'immediata rilettura della vicenda cautelare – e dei relativi presupposti di legalità – attraverso una cognizione anche di merito da parte di un organo terzo, in quanto appare utile e necessario assicurare in tale materia un controllo giurisdizionale ad ampio raggio che, in attuazione del principio di favor libertatis più volte richiamato dalla Corte costituzionale, dia spazio al contraddittorio per una verifica ex post allo stato degli atti.Il riesame, pertanto, si configura quale controllo su un giudizio, seppur limitato all'esigenza della cautela, avvicinandosi ancora una volta all'impugnazione, in quanto è comune la regola dell'inscindibilità tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, con la conseguente possibilità di configurare una integrazione del provvedimento riesaminato senza procedere all'annullamento.I rimedi esperibili avverso i provvedimenti restrittivi sono pertanto diretti a sollecitare la verifica sull'esistenza o persistenza delle condizioni in presenza delle quali soltanto l'imputato può essere privato, in via cautelare, della sua libertà, sulla scorta di quella connotazione tipica del riscontro incidentale, che li specifica e li differenzia dai controlli sollecitati sul fatto-reato, attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Trattasi di un controllo di legalità, costituente il referente costante sul quale, di volta in volta, confrontare tanto il merito quanto la legittimità. Legittimità e merito si riempiono di contenuti propri – evitando di ricorrere ai significati cui si è soliti riferirsi nelle impugnazioni ordinarie in quanto in sede di controllo sulle cautele non esiste ancora un giudizio sulla responsabilità oggetto della doglianza – rappresentando le vie obbligate attraverso le quali si chiede una verifica in punto legalità del provvedimento, ossia la corrispondenza dell'iniziativa cautelare alla legge o meglio delle scelte giudiziali a precisi parametri normativi.Tra prassi distorsive, carenze organizzative e di risorse strumentali, precostituite esigenze di celerità, lo studioso è costretto a registrare neutralizzazione dei diritti fondamentali (difesa, contraddittorio, libertà personale, etc.).Una volta esaurita la catalogazione dei deficit, il gruppo di lavoro, suddiviso in sottocommissioni, procederà all'individuazione delle modifiche da proporre per un progetto di riforma. La ricerca prevede la redazione statistica in materia, emergente dai provvedimenti adottati nel distretto di Corte di appello di Salerno, e l'organizzazione di seminari di approfondimento con gli operatori del settore.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | KALB Luigi | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.052,00 euro | |
Periodo | 11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015 | |
Gruppo di Ricerca | KALB Luigi (Coordinatore Progetto) CIMADOMO Donatello (Ricercatore) DALIA Gaspare (Ricercatore) DARAIO Girolamo (Ricercatore) DELLA MONICA Giuseppe (Ricercatore) IOVINO Felice Pier Carlo (Ricercatore) IZZO ITALIA (Ricercatore) LALOPA Antonio (Ricercatore) NORMANDO Rosalba (Ricercatore) PACIA Carmelina Maria (Ricercatore) RAGNI CRISTINA (Ricercatore) RANIERI Enrico (Ricercatore) SAMMARCO Angelo Alessandro (Ricercatore) TROISI ROBERTA (Ricercatore) VOLPE Vincenzo (Ricercatore) |