Ricerca | Progetti Finanziati
Ricerca Progetti Finanziati
L'UNITARIETÀ DELLO STATUTO SUCCESSORIO ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 219/2012 IN TEMA DI FILIAZIONE
Il progetto di ricerca mira a ripercorrere, dal punto di vista storico-giuridico, la non facile relazione esistente tra filiazione in costanza di matrimonio e filiazione naturale, soprattutto in considerazione dei risvolti successori, fino alla tanto attesa riforma del 2012. Il differente trattamento che il codice del ’42 riservava ai figli naturali rispetto a quelli legittimi trovava le sue radici storiche nel diritto romano, laddove si distinguevano filii iusti o legitimi dai naturales o vulgo concepti. Tale discrepanza riuscì a sopravvivere alla Rivoluzione francese, trasmettendosi nel code Napoleon, nei codici preunitari e nel codice civile italiano del 1865. Ciò, fino al codice del ’42 che, come noto, sul piano successorio, riservava ai figli legittimi una quota indisponibile dell’eredità, doppia rispetto a quella a disposizione dei figli naturali che, peraltro, non potevano ricevere per testamento più di quanto avrebbero potuto conseguire se la successione si fosse devoluta secondo la legge. Ancora più infelice, era la sorte dei figli non riconosciuti o non riconoscibili, tra cui, i figli adulterini, in favore dei quali era previsto solo un assegno vitalizio in sede successoria. Da qui, l’indagine si sposterà a commentare l’influsso che la Costituzione del ’48, con l’art. 30, ha determinato sul tema in oggetto considerando che, se da un lato, tale norma prevedeva il dovere ed il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, dall’altro, attribuiva ai figli naturali ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della “società naturale fondata sul matrimonio”, che, ex art. 29 Cost., era la famiglia legittima. Il progetto, poi, porrà il focus sulla vera e sostanziale opera di parificazione della condizione successoria dei figli naturali rispetto a quelli legittimi, compiuta con la legge di riforma del diritto di famiglia del ’75 con cui, innanzitutto, si sostituiva il connotato “illegittimi” con quello più neutro, ma nondimeno differenziale, di figli “naturali”. Si disponeva, poi, la restrizione della categoria dei figli naturali non riconoscibili, poiché tali rimanevano solo i figli incestuosi, non quelli adulterini e scompariva quella dei figli naturali riconoscibili, ma non riconosciuti. Malgrado la successione dei figli legittimi e di quelli naturali venisse, quindi, regolata in modo tale che non vi fosse più alcuna differenza (fu abolita anche l’incapacità di ricevere per testamento, di cui si è anzidetto), tuttavia, sopravviveva il diritto di commutazione riconosciuto ai figli legittimi verso i naturali cui faceva da contraltare solo il diritto dei secondi di farvi opposizione, dietro il vaglio del giudice. Rimaneva, infine, un regime penalizzante per il figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile. Il processo di parificazione in oggetto, fu, poi, proseguito dal legislatore con la l. 54 del 2006 che, nel dettare norme in tema di affido condiviso unificava le regole sostanziali applicabili a seguito della disgregazione della coppia genitoriale, che erano le medesime, anche con riferimento ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Seguendo tale percorso storico-giuridico, la realizzanda ricerca, tanto quanto la lenta legislazione nazionale, approderà al disegno di legge delega approvato il 16 marzo 2007 dal Consiglio dei ministri in materia di filiazione ed a quelli più recenti accolti, rispettivamente, dalla Camera dei deputati, il 30 giugno 2011 e dal Senato della repubblica, il 16 maggio 2012, fino a giungere alla legge di riforma in tema di filiazione, del 10 dicembre 2012, dal cui art. 2, come detto, prende le mosse ed ai cui interrogativi, in ambito successorio, auspica a dare una risposta, autorevolmente confortata.
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | MUSIO Antonio | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.402,00 euro | |
Periodo | 11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015 | |
Proroga | 11 dicembre 2016 | |
Gruppo di Ricerca | MUSIO Antonio (Coordinatore Progetto) BARELA Valentina (Ricercatore) DALIA Cristina (Ricercatore) MENDOLA ANGELA (Ricercatore) STANZIONE Pasquale (Ricercatore) |