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IL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DEI RECENTI INTERVENTI RIFORMATORI.

Il progetto di ricerca si prefigge di analizzare i correttivi che il legislatore ha approntato al fine di evitare abusi a danno del ceto creditorio nel periodo interinale che va dalla pubblicazione nel registro delle impresse della domanda di concordato preventivo al decreto di ammissione ex art. 163 L.F.. A tal uopo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50, il Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. Decreto Fare) ed entrato in vigore il 22 giugno 2013. Il suddetto decreto al Capo VI, art. 82, contiene disposizioni di modifica dell’art. 161, cc. 6 e ss., L.F., che disciplina il concordato preventivo con riserva. Sin dalla data della sua entrata in vigore il legislatore ha assistito ad un utilizzo degenerato ed abusivo di tale istituto, dovuto principalmente al fatto che con la presentazione della relativa domanda si ha il blocco delle azioni esecutive (art. 168 L.F.), il c.d. automatic stay. In considerazione di ciò, il legislatore ha deciso di irrigidire la disciplina del concordato c.d. “in bianco”. Con le modificazioni del sesto comma dell’art. 161 L.F., si evidenzia un ridimensionamento dell’oggetto della “riserva di successiva produzione”. Infatti, in base al nuovo testo, l’imprenditore al momento della presentazione della domanda deve depositare, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, anche un elenco contenente i nomi dei creditori e rispettivi crediti. Una ulteriore novità si evidenzia nel fatto che il Tribunale, con lo stesso decreto con cui assegna il termine per il deposito della proposta concordataria, può nominare un commissario giudiziale che, così nominato, avrà un rilevante potere di vigilanza sull’attività del debitore, il quale deve oggi tenere i libri sociali a disposizione non solo del Tribunale ma anche del commissario giudiziale stesso. Il commissario giudiziale, se nominato, deve ottemperare, oltre che agli obblighi di vigilanza previsti dall’art. 167, c. 1, L.F. sull’attività di amministrazione dei beni svolta dal debitore, anche all’obbligo di vigilanza finalizzato all’accertamento di un’eventuale condotta fraudolenta di quest’ultimo. In relazione a quest’ultimo e nuovo obbligo, nel caso in cui il commissario accerti la commissione di uno dei suddetti atti fraudolenti, dovrà informarne il Tribunale, che, ottenuta conferma di quanto accertato, provvede a dichiarare improcedibile la domanda di concordato con riserva, oppure, su richiesta di un creditore o del Pubblico Ministero, il fallimento del debitore, con contestuale sentenza. Vi sono anche altri i momenti in cui il Tribunale ed il commissario giudiziale possono trovarsi “a contatto”. Difatti, ai sensi del nuovo comma 7 (art. 161 L.F.), il debitore può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale, che ha la facoltà di assumere “sommarie informazioni” e, da oggi, anche il dovere di acquisire il parere del commissario giudiziale. In merito al flusso informativo tra debitore ed autorità giudiziaria vi sono novità. L’imposizione al debitore di obbligo informativo in fase di pre-concordato è oggi doverosa e non più soggetta alla discrezione del Tribunale e, tra l’altro, deve riguardare non soltanto la gestione finanziaria dell’impresa ma anche l’attività compiuta dall’imprenditore in vista del deposito della proposta e del piano concordatario. Il debitore dovrà trasmettere tali informazioni con cadenza “almeno mensile” sino al termine stabilito e sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Altro obbligo previsto in capo al debitore consiste nel depositare mensilmente la situazione finanziaria dell’impresa, che il cancelliere provvederà prontamente a pubblicare nel Registro delle Imprese. La sanzione prevista in caso di inottemperanza dei suddetti obblighi informativi consiste nella dichiarazione di inammissibilità o anche di fallimento (art.162, c. 2, l.f.).

StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo800,00 euro
Periodo11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015
Proroga11 dicembre 2016
Gruppo di RicercaROCCO DI TORREPADULA Nicola (Coordinatore Progetto)
ATTANASIO Francesca (Ricercatore)
COSCONATI EGIDIO (Ricercatore)
DE CHIARA Pasquale (Ricercatore)
DI AMATO Alessio (Ricercatore)
GARGANO ROSSELLA (Ricercatore)
SCUTIERO FRANCESCO (Ricercatore)
TIRENDI Giuseppina (Ricercatore)