Ricerca | Progetti Finanziati
Ricerca Progetti Finanziati
IL "DEFINITIVO SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI" TRA NUOVI MANICOMI E PROGETTI TERAPEUTICI INDIVIDUALI: LA RIFORMA CONTINUA DELL'ART.3-TER D.L.211/2011
Con le modifiche apportate al decreto legge n.24/2013 con la legge di conversione n.57/2013, il legislatore è intervenuto per la quarta volta in meno di otto mesi sull’art.3-ter aggiunto al decreto legge n.211/2011 con la legge di conversione n.9/2012 e contenente le «disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari».Le condizioni di necessità ed urgenza che hanno legittimato il ricorso alla soluzione del decreto legge n.24/2013 erano state determinate dalla prossimità della scadenza del termine per la chiusura degli istituti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza del ricovero in OPG e della assegnazione a casa di cura e custodia, inizialmente stabilito al 31.3.2013 (art.3-ter d.l. n.211/2011).Stavolta, però, il legislatore, nello spirito di chi è costretto - suo malgrado - a ritornare sui propri passi, al comma 6 chiede, ora, alle Regioni «tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale».Il comma 4 dell’art.3-ter prevede che, completato il superamento degli OOPPGG, «le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie», di cui, oggi, il decreto del Ministro della salute del 1.10.2012, sia pur in ritardo rispetto ai tempi previsti al comma 2 dell’art.3-ter, definisce i requisiti.Nonostante i quattro interventi legislativi che, dopo la legge n.9/2012, hanno modificato le disposizioni di cui all'art.3-ter, i termini del comma 4 relativi alle strutture previste dal comma 2 non sono stati riformati neppure quando, in occasione della legge n.189/2012 per la conversione del decreto n.158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), al comma 6 è stato definito chiaramente anche il finanziamento dei percorsi terapeutico-riabilitativi previsti al comma 5 che, pertanto, oggi appaiono evidentemente concretizzati quale strategia di intervento altrettanto necessaria ed eventualmente alternativa alle strutture di cui al comma 2.E la rappresentazione delle strutture di cui al comma 2 come principale strategia per il superamento degli OOPPGG non è stata modificata neppure con la legge n.57/2013 che ha precisato le parole che l’art.1 co.1 lett.c) del d.l. n.24/2013 aveva inserito al comma 6 dell’art.3-ter.In particolare, modificando ancora il testo dello stesso comma 6, la legge n.57/2013 oggi dispone che, con le risorse individuate, siano finanziati programmi regionali che prevedono, «oltre agli interventi strutturali», anche «l’obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all’interno di progetti terapeutico-riabilitativi» che tornano ad essere espressamente considerati «individuali», come era stato già fatto con la legge n.189/2012.Oggi, pertanto, l’art.3-ter chiede espressamente, al comma 6, «progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale».Dopo le ultime modifiche, resta, nel testo attuale della disposizione, il riferimento al fine di «favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in OPG o all'assegnazione a casa di cura e custodia» che era stato inserito con il d.l. n.24/2013 e che, tuttavia, resta evidentemente a raccogliere le sollecitazioni di cui alla sentenza n.253/2003 della Corte costituzionale che invitava ad «adottare, in luogo del ricovero in OPG, una diversa misura di sicurezza», quale potrebbe essere «la libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice, di contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica)».Le attività di ricerca saranno indirizzate soprattutto alla verifica della attuazione della nuova normativa da parte della Magistratura di sorveglianza e delle AASSLL.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | SCHIAFFO Francesco | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.352,00 euro | |
Periodo | 11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015 | |
Gruppo di Ricerca | SCHIAFFO Francesco (Coordinatore Progetto) D'AMATO Sylva (Ricercatore) IOVINO Felice Pier Carlo (Ricercatore) LALOPA Antonio (Ricercatore) LO MONTE Elio (Ricercatore) PACIA Carmelina Maria (Ricercatore) SESSA Antonino (Ricercatore) VOLPE Vincenzo (Ricercatore) |