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LA REVISIONE QUALE MEZZO DI IMPUGNAZIONE STRAORDINARIO E STRUMENTO DI OTTEMPERANZA ALLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
L’istituto della revisione, lungi dal configurarsi come un’impugnazione tardiva, idonea a dedurre, in ogni tempo, ciò che nel processo, ormai conclusosi con provvedimento divenuto irrevocabile, non è stato rilevato o dedotto, consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata. In più chiari termini, la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, estensivo e privo di automatica efficacia sospensiva, con il quale – nel precipuo intento di scongiurare il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale, è possibile rimuovere sentenze di condanna o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 comma 2 c.p.p. e decreti penali di condanna, successivamente alla loro irrevocabilità.In più, la Corte costituzionale, con la sentenza 07.04.2011, n. 113, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.Sicchè, a seguito della sentenza della Consulta, da ultimo citata, la revisione, oltre che mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a garantire, limitatamente agli esiti del processo penale italiano, la formazione di un “vero processuale” che sia perfettamente sovrapponibile al “vero storico”, è divenuto, altresì, il veicolo per assicurare la “restituito in integrum”, ai sensi dell’art. 46 § 1 Cedu, per effetto di una sentenza definitiva della Corte europera dei diritti dell’Uomo. In tale ottica, la ricerca avrà ad oggetto, oltre che l’approfondimento di tutti gli aspetti più problematici dell’istituto della revisione, anche i limiti connessi e conseguenti al sopracitato intervento additivo della Corte costituzione, nel precipuo intento di individuare alternative soluzione che, de iure contendo, possano tracciare i caratteri salienti di un nuovo e specifico istituto, idoneo a fungere da rimedio massimamente funzionale all’adeguamento del nostro sistema di giustizia penale al contenuto precettivo delle decisioni della Corte Europea in tema di violazione dei principi fondamentali del giusto processo.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | RANIERI Enrico | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 702,00 euro | |
Periodo | 11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015 | |
Gruppo di Ricerca | RANIERI Enrico (Coordinatore Progetto) CIMADOMO Donatello (Ricercatore) DALIA Gaspare (Ricercatore) DARAIO Girolamo (Ricercatore) IOVINO Felice Pier Carlo (Ricercatore) KALB Luigi (Ricercatore) LALOPA Antonio (Ricercatore) NORMANDO Rosalba (Ricercatore) PACIA Carmelina Maria (Ricercatore) SAMMARCO Angelo Alessandro (Ricercatore) VOLPE Vincenzo (Ricercatore) |