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IDENTITA' PERSONALE, DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEI NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE. PROFILI DI DIRITTO COMPARATO.

Particolarmente utile ai fini della ricerca appare soffermarsi sulla nozione di identità personale, che – richiamata ma non definita disciplina italiana di attuazione della direttiva 95/46/CE) – si è delineata nel tempo grazie all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale: in un primo tempo essa era rinvenuta nell’insieme dei dati identificativi della persona, sui quali si appuntava la tutela giuridica (protezione del nome, dell’immagine, dell’onore e così via). La visione più moderna, tuttavia, pone al centro non più la mera identificazione della persona da parte della società, bensì la sua proiezione nella vita sociale, vale a dire il complesso delle manifestazioni della sua personalità, in particolare delle sue relazioni sociali. Si discorre, infatti, di “pluralismo delle identità”, derivanti dalle innumerevoli dimensioni in cui si svolge la personalità dell’uomo, fornendo, così, riconoscimento a situazioni nuove o insuscettibili di essere ricondotte nei paradigmi esistenti: identità biologica, genetica, elettronica, digitale e così via.L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale del diritto all’identità personale ha posto in luce il carattere complesso della relativa nozione: compiendo un ulteriore passo in avanti, è possibili estenderla, discorrendo, con la dottrina francese, di un sentimento d’identità. Diritto all’identità personale, pertanto, significa diritto di essere uguale a se stesso, vale a dire a che coincidano proiezione nella società e sentimento del sé, inteso in senso unitario come unione di tutte le manifestazioni e relazioni – passate ed attuali – della personalità.Soltanto guardando all’unitarietà della nozione di identità personale è possibile tutelare le sue singole declinazioni, come l’identità digitale: anch’essa non può essere ricondotta meramente all’insieme dei dati che consentono l’accesso a determinati spazi (ad esempio alle caselle e-mail o ai social network) o che sono ceduti per concludere acquisti in rete, bensì dev’essere estesa a tutte le informazioni riguardanti quella persona, che contribuiscono a distinguerla dagli altri individui e a ricostruirne la storia digitale, e tra queste non soltanto quelle su cui il soggetto esercita – o ha esercitato – un controllo ma anche informazioni diffuse altrimenti e al di fuori di quel controllo stesso.I termini della questione possono essere rinvenuti in una recente e importante decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea(causa C-131/12 del 13 maggio 2014): la vicenda, assai nota, riguarda la richiesta di un cittadino spagnolo della cancellazione di informazioni che lo riguardavano dal motore di ricerca Google. La Corte afferma che il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e alla propria identità personale prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca ma anche su quello del pubblico ad accedere alle informazioni riguardanti quella persona in occasione di una ricerca concernente il suo nome.Un’eccezione a tale assunto è rappresentata, tuttavia, dall’ipotesi in cui la persona in questione ricopra un ruolo pubblico: in tal caso, l’invasione nella sua sfera privata, che costituisce una lesione dei suoi diritti fondamentali, è giustificata dal diritto all’informazione dei soggetti che accedono alle informazioni per il tramite del motore di ricerca.Si delinea, dunque, la possibilità di ulteriori conflitti tra gli interessi in gioco, dal momento che la soddisfazione dell’uno incide sulla garanzia dell’altro, per cui la presente ricerca si propone di verificare – analizzando la disciplina, l’elaborazione del giudice e la dottrina degli ordinamenti presi in esame – se ed in quale misura sia stato raggiunto un equilibrio nella loro tutela e quali soluzioni è possibile prevedere per tutelare i nuovi interessi che emergono dalla sempre più magmatica materia del diritto della comunicazione.

StrutturaDipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.450,00 euro
Periodo7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016
Gruppo di RicercaSTANZIONE Maria Gabriella (Coordinatore Progetto)
D'ANTONIO Virgilio (Ricercatore)
DI FILIPPO GIANLUCA (Ricercatore)
PIGNATARO Gisella (Ricercatore)
RICCIO Giovanni Maria (Ricercatore)
RINALDI ALESSANDRO (Ricercatore)
TROISI Claudia (Ricercatore)
TROTTA Federica (Ricercatore)
TRUCILLO Anna Roberta (Ricercatore)