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L¿UNITARIETÀ DELLO STATUTO SUCCESSORIO ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 219/2012 IN TEMA DI FILIAZIONE

Il progetto di ricerca mira a ripercorrere le novità apportate, in ambito successorio, dalla legge n. 219/2012 e dal d.lgs. n. 154/2013. In prima istanza, si tratterà di compiere una mera operazione di sistemazione linguistica, espungendo dagli artt. 467, 536, 538, 565, 566, 570, 573, 580, 581, 582, 583, 594, 715 e 737 c.c., le parole “legittimi” e “naturali”, optando per un semplice riferimento ai figli. Da qui, si effettueranno una rilettura critica ed un’interpretazione sistematica del precitato comparto normativo. In special modo, l’attenzione sarà posta sulle innovazioni disciplinari per cui il figlio nato fuori del matrimonio acquisti non solo il legame giuridico con il genitore che lo abbia riconosciuto, ma anche con tutta la linea parentale di quest’ultimo. Quanto al rapporto tra figli, lo studio si concentrerà, prevalentemente, sulla fisiologica ripercussione, in ambito successorio, dell’unicità dello status filiationis. Il riferimento è alla lettera dell’art. 71, d.lgs. n. 154/2013, che ha definitivamente abrogato la norma all’origine racchiusa nell’art. 537, comma III, c.c. (cui rinviano gli artt. 542, comma III, e 566, comma II, c.c.), vale a dire la disciplina del diritto di commutazione, ultima traccia dell’atavica supremazia dei figli legittimi su quelli naturali. In merito, si cercherà di chiarire se tale prescrizione normativa dovesse considerarsi già implicitamente abrogata oppure se, siffatta abrogazione, attuata solo dal legislatore del 2013, possa reputarsi rientrante nei confini della delega, che la legge n. 219/2012 ha affidato al Governo. Quanto alla successione legittima, si porrà l’accento sulla circostanza per cui, per effetto della nuova formulazione degli artt. 74 e 258 c.c., siano giuridicamente riconosciuti rapporti di parentela tra fratelli. Si va al di là, quindi, degli interventi del Giudice delle leggi del 1979 e del 1990, circa l’inserimento dei fratelli naturali, unilaterali o germani, giudizialmente dichiarati o volontariamente riconosciuti, dopo i parenti entro il sesto grado, nel novero dei successibili ex lege di cui all’art. 565 c.c. Inserito, infatti, il figlio naturale a pieno nella famiglia di discendenza biologica, i fratelli naturali potranno ereditare gli uni dagli altri in forza degli artt. 570 e 571 c.c. e non già come ordine residuale prima dello Stato. Altra norma da analizzare sarà l’art. 737 c.c., che indica i soggetti tenuti alla collazione: l’intervento su questa disposizione partirà, anch’esso, dall’aspetto formale, in quanto richiederà l’eliminazione degli aggettivi “legittimi” e “naturali”. Ulteriore approfondimento riguarderà l’ambito soggettivo di applicazione del patto di famiglia (art. 768 quater c.c.), al quale devono partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Dall’incidenza della riforma sull’intero ordo successionis, la realizzanda ricerca transiterà all’esegesi dell’art. 104, d.lgs. n. 154/2013, che ha reso applicabili le nuove regole sulle successioni a quelle, fra queste ultime, apertesi anteriormente all’entrata in vigore della legge di riforma, riaprendo i termini di prescrizione con decorrenza dall’entrata in vigore della novella e con il solo limite del giudicato.

StrutturaDipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.438,60 euro
Periodo7 Novembre 2014 - 7 Novembre 2016
Proroga7 novembre 2017
Gruppo di RicercaMUSIO Antonio (Coordinatore Progetto)
BARELA Valentina (Ricercatore)
DALIA Cristina (Ricercatore)
MENDOLA ANGELA (Ricercatore)
NADDEO Francesca (Ricercatore)
STANZIONE Pasquale (Ricercatore)