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LA MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA AUTONOMIA NEGOZIALE E SOLIDARISMO E PERSONALISMO COSTITUZIONALI.
Il progetto di ricerca si muove su tre direttrici principali: 1) analisi ed approfondimento della disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali; 2) individuazione della natura della mediazione quale espressione di autonomia negoziale e relative tematiche connesse a tale natura (ad es. la natura giuridica dell’accordo ed il regime di eventuali vizi); 3) identificazione e sviluppo del rapporto della mediazione con istanze e valori costituzionali, primo fra tutti il solidarismo, ma anche il personalismo, il pluralismo e il diritto alla giustizia.La definizione di "mediazione" che viene codificata dal legislatore europeo è chiara ed è decisamente improntata a valorizzare la negozialità dell'istituto, pur consentendo che la stessa possa essere ordinata dal giudice o prescritta dal legislatore nazionale: «per "mediazione" si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro» (art. 3, lett. a, Dir. 52/2008). Ma per cogliere appieno la profonda trasformazione culturale e giuridica che trova il suo epilogo nella Dir. n. 52/2008 occorre ricordare come sin dal 1999 il Consiglio europeo aveva invitato gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative e ciò al fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia che costituisce principio fondamentale. D'altronde la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Appare dunque evidente la caratura assiologica che la mediazione assume nel contesto ordinamentale europeo e, quindi, nazionale tale da imporre una rilettura della mediazione nel sistema dei valori costituzionalmente protetti. Ed invero, sinora, la lente costituzionale attraverso la quale è stata osservata la nuova ‘creatura' (che proprio in virtù delle scelte del legislatore europeo non può trovare similitudini se non meramente tecnico-procedimentali con preesistenti strumenti conciliativi tuttora vigenti) sembra restare ancorata al contesto normativo definito di "giurisdizione condizionata". Ma l'adozione della Dir. n. 52/2008 (ed in Italia la legge delega di cui all'articolo 60 della legge 69/2009 e di qui il Dlgs 28/2010, con la riforma poi attuata con la legge 98/2013) riscrive il rapporto tra giurisdizione e ADR e, specificamente, tra giurisdizione e mediazione.Il legislatore europeo indica quale obiettivo prioritario la promozione della composizione amichevole delle controversie attraverso la costruzione responsabile del consenso, incoraggiando il ricorso alla mediazione. La mediazione infatti costituisce per sua natura il principale strumento di composizione dei conflitti che consente di creare quel "cemento sociale" necessario al progresso di una società civile. L'accesso alla giurisdizione dello Stato costituisce in questa prospettiva un diritto inviolabile, ma che non è in grado di assicurare la ricostruzione di relazioni conflittuali per una profonda e duratura pacificazione sociale. La sentenza che perviene a dirimere la lite, recide i rapporti quasi sempre perpetuandone nel tempo e nelle generazioni gli effetti. La mediazione quale strumento giuridico-sociale, pone al centro l'autonomia delle parti in un sistema eterodiretto garantito dallo Stato quale opportunità di sviluppo della personalità del singolo nella comunità cui appartiene e di affermazione dei doveri di solidarietà reciproca.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | PISACANE Paola | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 666,60 euro | |
Periodo | 7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016 | |
Gruppo di Ricerca | PISACANE Paola (Coordinatore Progetto) LONARDO Loris (Ricercatore) PASCA Alessandro (Ricercatore) |