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ASPETTI PROCESSUALI DEL RECLAMO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI
Il reclamo ex art. 26 l. fall. rappresenta lo strumento di oppugnazione al quale - specularmente a quanto accade per l'opposizione agli atti esecutivi nell'espropriazione forzata individuale - sono assoggettabili i provvedimenti emessi dal giudice delegato (e, dopo le riforme del 2006-2007, anche dal tribunale) nella fase di liquidazione concorsuale dell'asse fallimentare.Il progetto di ricerca mira ad esaminare gli aspetti processuali del reclamo, che l'art. 26 l.fall novellato descrive con maggiore analiticità rispetto alla previgente formulazione della norma.Allo stato, si affacciano almeno quattro innovativi percorsi di indagine.Il primo percorso ha ad oggetto la natura giuridica del reclamo, che si atteggia alla stregua di un rimedio endoconcorsuale a carattere impugnatorio, sicché esso va dichiarato inammissibile se erroneamente proposto dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello legittimato (ossia il tribunale che ha dichiarato il fallimento), trattandosi di un’ipotesi di inammissibilità che non consente la "translatio judicii" a norma dell'art. 50 c.p.c.Il secondo percorso d'indagine attiene alla natura del procedimento regolato dall’art. 26 l.fall. Pur richiamando la norma (nel comma 1) le forme del procedimento in camera di consiglio, la previsione all’esame – disciplinando nel dettaglio i termini, le modalità di proposizione ed i contenuti del reclamo, i termini a difesa, il diritto alla prova delle parti, e sancendo al contempo il divieto per il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato di far parte del collegio che decide sul reclamo – indirizza l’interprete nel senso della valenza di cognizione piena e di idoneità al giudicato del provvedimento che decide sul reclamo, allorché esso incide su diritti soggettivi.Il terzo percorso d'indagine riguarda la vis expansiva, di cui è oggi dotato il reclamo nell’àmbito della legge fallimentare. Il reclamo è difatti richiamato dal legislatore (art. 119, comma 2, l.fall.) nel caso di impugnazione del decreto che dichiara la chiusura del fallimento o ne respinge la richiesta, su cui la corte d’appello decide a sua volta con decreto ricorribile per cassazione. Anche le opposizioni alla proposta approvata di concordato fallimentare, e la richiesta di omologazione del medesimo, si propongono con ricorso ai sensi dell’art. 26 (cfr. art. 129 l.fall.). Ancora, l’art. 26 è richiamato dall’art. 143 l.fall., ove si prevede la reclamabilità del decreto che provvede sul ricorso di esdebitazione, ed il decreto della corte d’appello non potrà non essere, anche in questo caso, ricorribile per cassazione, attesa l’incidenza che esso svolge sui diritti del debitore o, all’opposto, dei creditori esautorati del credito. Il reclamo ex art. 26 è altresì lo strumento per oppugnare i decreti del giudice delegato nell’àmbito della procedura di concordato preventivo (art. 164 l.fall.) In quest'àmbito il progetto di ricerca avrà altresì come finalità di indagare se il modello dell’art. 26 rappresenti il paradigma sussidiario e/o integrativo per l’individuazione del rimedio giurisdizionale e delle regole procedimentali di tutela dei diritti soggettivi incisi dagli atti degli organi della procedura fallimentare, aprendo in questo caso le porte al ricorso straordinario in cassazione(si pensi, ad esempio, al giudizio di reclamo contro la revoca o la sostituzione del curatore e del comitato dei creditori, ai sensi degli artt. 37 e 37-bis l.fall., quando il revocato o il sostituito ritengano ingiustamente compresso il loro diritto soggettivo ad essere remunerati per l’opera prestata).Il quarto percorso d'indagine non potrà prescindere dall'analisi casistica del diritto vivente, soprattutto al fine di sondare se la riformata disciplina processuale dell'art. 26 l.fall. abbia inciso sui tradizionali criteri pretori, protesi a stabilire l’impugnabilità o meno per cassazione (e, prima ancora, l'attitudine o meno ad incidere sui diritti soggettivi) dei provvedimenti endofallimentari.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | DE SANTIS Francesco | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.038,60 euro | |
Periodo | 7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016 | |
Proroga | 23 gennaio 2018 | |
Gruppo di Ricerca | DE SANTIS Francesco (Coordinatore Progetto) IANNICELLI Luigi (Ricercatore) MANCUSO Carlo (Ricercatore) |