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AUTONOMIA CONTRATTUALE E RUOLO DEL GIUDICE NEL DIRITTO COMPARATO IN TEMA DI TERMINATION OF CONTRACT

Muovendo dai numerosi progetti di riforma del code civil, l’intento è di capire quale sia il rapporto di questi progetti con i processi di armonizzazione europea. Sarà necessario un confronto tra il modus operandi delle commissioni studio francesi e quelle “europee” per comprendere la valenza attuale del principio dell’autonomia contrattuale e se vi sia o meno un’idiosincrasia con un ruolo sempre più invadente del giudice, ossia se possa il giudice essere espressione di una volontà contrattuale, seppur inespressa. Di certo la ricerca avrà ad oggetto l’orientamento giurisprudenziale sintetizzato dalla Cour de Cassation, con pronunzia del 1 ottobre 2013, la n. 12-20830, che ha affermato a chiare lettere che “la gravité du comportament d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu import les modalités formalles de résiliation contractualle”. In altri termini poco importa che ci sia una clausola risolutoria o che siano previste specifiche modalità (come un termine o la messa in mora o una procedura particolare); queste ultime non possono mai ostacolare la rottura unilaterale del contratto ove si constati la gravità del comportamento. La termination of contract causata da sopravvenienze contrattuali, offre, invero, maggiori spunti di riflessione su quali equilibri opera il binomio autonomia contrattuale-potere giudiziale. In Francia le cause esonerative di responsabilità che rientravano tra le sopravvenienze contrattuali sono essenzialmente la force majeure e la théorie de l’imprévision, questa seconda, individuata in via residuale rispetto alla prima, rappresenta il più delle volte le ipotesi ove il contratto sia eccessivamente oneroso. La necessità di garantir la massima stabilità nelle relazioni contrattuali e di preservare l’autonomia contrattuale e con essa la capacità di anticipazione e di adattamento della volontà contrattuale, ha portato all’elaborazione di diverse clausole di c.d. rivedibilità, che sembrano avere l’obiettivo di verificare ed analizzare l’evento perturbativo dell’originario equilibrio tra le obbligazioni della parti. Il progetto è volto ad analizzare la portata di queste clausole e come la loro assenza possa essere sopperita. Bisognerà analizzare la portata delle hardsip clauses alle quali spesso si ricorre nel transazioni internazionali. E’ inevitabile che nei rapporti contrattuali tra imprese i termini di una rinegoziazione siano più stringenti per cui i rimedi di natura “manutentiva” sono destinati ad assumere maggiore importanza rispetto a quelli di natura “demolitiva”. L’analisi dovrà soffermarsi sui diversi progetti di codificazione ed armonizzazione europea per enucleare i principi sui quali regge l’equilibrio del binomio autonomia contrattuale e potere giudiziale. Pertanto, la ricerca, ad esempio, dovrà avere ad oggetto il progetto pavese del Code Européen des Contracts, considerando che all’art. 97 l’impossibilità oggettiva è distinta dall’eccessiva onerosità e solo in quest’ultimo caso si attribuisce al debitore la facoltà di chiedere la rinegoziazione del contratto, mentre, all’art. 157, si stabilisce che il fallimento della procedura di rinegoziazione legittimerebbe il debitore ad adire il giudice, il quale può risolvere il contratto integralmente o solo nella parte inadempiuta. Il confronto dovrà essere compiuto anche con i Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT) così come con il Draft of Common Frame of Reference che sempre più sembra il modello di uniformazione da prefiligere.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo838,60 euro
Periodo7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016
Proroga29 dicembre 2017
Gruppo di RicercaBARELA Valentina (Coordinatore Progetto)
APICELLA Domenico (Ricercatore)
MUSIO Antonio (Ricercatore)
PIGNATARO Gisella (Ricercatore)
RICCIO Giovanni Maria (Ricercatore)