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LOYALTY SHARES E DIVIETO DI AZIONI A VOTO PLURIMO
Obiettivo del progetto è verificare l'impatto sistematico e le ricadute applicative dell'art. 127-quinquies T.u.f. il quale consente la previsione di una clausola che riconosca all'azionista di lungo periodo (almeno 24 mesi) un "premio di fedeltà" attraverso la maggiorazione del diritto di voto fino alla sua duplicazione. Si tratta dell'introduzione nel nostro ordinamento delle loyalty shares (già presenti in altri ordinamenti, anche continentali come la Francia), ossia le azioni che per effetto di una specifica opzione statutaria possono aumentare fino al raddoppio il diritto di voto su azioni già esistenti di soci stabili, così disincentivando i soci di breve periodo.Sennonchè, sebbene il legislatore si esprima in termini di vera e propria deroga al divieto di cui all'art. 2351, co. 4, c.c., la portata della recente innovazione normativa sul divieto appare, per le società quotate, limitata: essendo il voto maggiorato legato alla persona dell'azionista e al suo tempo di permanenza nella società, esso non dà luogo ad una speciale categoria di azioni (co. 5) configurandosi, piuttosto, come un diritto particolare, un privilegio soggettivo o un golden power (la c.d. democrazia azionaria ne risulta comunque affievolita). Il trasferimento inter vivos, infatti, comporta inderogabilmente la perdita della maggiorazione sia che avvenga a titolo oneroso sia che avvenga a titolo gratuito (sembrerebbe che il legislatore abbia introdotto un'altra ipotesi in cui la partecipazione azionaria, eccezionalmente, va ad assumere connotati pesonalistici, come ad es. per le azioni con prestazioni accessorie - nominatività obbligatoria, gradimento ex lege nel trasferimento, diritto di veto per le modifiche delle obbligazioni -; per il voto scalare; per il tetto massimo al diritto di voto; infine, per il dividendo maggiorato). Derogando al modello legale dettato dalla nuova norma, l'autonomia statutaria può prevedere: 1) la conservazione della maggiorazione in caso di trasferimento della partecipazione di controllo di società in misura superiore alle partecipazioni rilevanti; 2) la perdita della maggiorazione in caso di trasferimento mortis causa, fusione e scissione; 3) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione per le azioni a voto maggiorato in caso di aumento gratuito del capitale (per l'aumento a pagamento la legge nulla dispone potendo lo statuto prevedere l'estensione della maggiorazione alle azioni di nuova emissione). In deroga all'art. 2437, co. 1, lett g) la delibera di modifica con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso (co. 8); invece, in applicazione del principio rinveniente nello stesso art. 2437, co. 1, lett. g), pur non essendo i beneficiari del voto maggiorato azionisti titolari di speciali categorie di azioni ex art. 2351, la soppressione della clausola, in quanto modifica incidente sul diritto di voto, dovrebbe attribuire il diritto di recesso. Infine, di particolare interesse è l'analisi delle ricadute applicative della previsione delle loyalty shares e delle azioni fino a voto triplo su alcune questioni come quella del casting vote del presidente dell'assemblea.L'innovazione va studiata anche in riferimento al favor per l'investimento di lungo periodo e per l'attivismo delle minoranze che la proposta di riforma della Direttiva 2007/36/UE (c.d. Shareholders' rights) presentata il 9 aprile 2014 ha previsto (v. specialmente i considerando IX-XIII e l’art. 3-g della Proposta in tema di “investment strategy”). Il rischio è che il rafforzamento del gruppo di comando mediante la maggiorazione del voto (fino al triplo prima della quotazione e fino al doppio dopo) possa sì incentivare il listing consentendo il mantenimento del controllo ma al contempo pure disincentivare l'ingresso degli investitori istituzionali o far ritornare al voto "with their feet". Occorre allora soffermarsi sul contemperamento dei due interessi trovando un punto di equilibrio.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | MURINO Filippo | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 766,60 euro | |
Periodo | 7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016 | |
Gruppo di Ricerca | MURINO Filippo (Coordinatore Progetto) CAPO Giovanni (Ricercatore) FAUCEGLIA Giuseppe (Ricercatore) FEZZA Fabrizio (Ricercatore) MENICUCCI Mauro (Ricercatore) PECORARO Clemente (Ricercatore) PRINCIPE Angelina (Ricercatore) |