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DIRITTI UMANI E INTERNET GOVERNANCE: IL PROBLEMA DEL "DIRITTO ALL'OBLIO"

Non è eccessivo sostenere che, nella società contemporanea, la percezione della nostra identità è affidata sempre più ai motori di ricerca, ai social network, e in generale a quello che la rete sa e dice di noi. Da qui nasce il rinnovato interesse per il “diritto all’oblio”, radicalmente connesso tanto al tema del diritto alla riservatezza (e quindi alla privacy) quanto al tema del diritto all’identità personale (e dei diritti della personalità). A questo proposito, è opportuno ricordare che nel mondo anglosassone il right of oblivion è stato ricostruito dalla dottrina maggioritaria come manifestazione del più ampio right to privacy. In questa prospettiva, da una parte la “irragionevole pubblicità” data alla vita privata di qualcuno è stata considerata un tort of invasion; dall’altra, la pretesa alla riservatezza è stata esclusa nel momento in cui riguardava personaggi pubblici. Proprio in quest’ultimo caso, però, è stato riconosciuto un diritto azionabile anche da public figures, nel caso in cui la nuova divulgazione di notizie dopo un lungo periodo dalla loro prima diffusione (c.d. passage of time rule) non rivestisse un effettivo interesse pubblico.Problemi ricostruttivi di diversa natura sono stati sollevati nell’ambito del diritto europeo, e in particolare in Italia. In dottrina, la tesi della diretta riconducibilità del “diritto all’oblio” alla tutela della riservatezza è stata autorevolmente riformulata sulla base della considerazione che oggetto di tale diritto sono avvenimenti che, nel momento in cui si sono verificati, per loro stessa natura non rientravano nella sfera della privacy. In questa prospettiva il “diritto all’oblio” non è quindi una mera espressione del diritto alla riservatezza, ma di quest’ultimo è piuttosto una proiezione, una variante, un riflesso.Per quanto riguarda invece l’elaborazione del “diritto all’oblio” a livello giurisprudenziale, è possibile sostenere che dopo un lungo periodo di incertezze — in cui si è fatto riferimento pressoché esclusivo alla vecchia concezione del “diritto al segreto del disonore” — nel 1998 la Corte di Cassazione ha riconosciuto «il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta a danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata». Nello stesso tempo, la Suprema Corte ha però considerato anche l’eventualità che un fatto, ormai lontano nel tempo, possa essere oggetto di un “nuovo interesse pubblico all’informazione”, che deve quindi essere oggetto di un complesso bilanciamento con il “diritto all’oblio” dell’interessato.La recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-131/12, del 13 maggio 2014) in tema di “diritto all’oblio”, celebrata da alcuni come il trionfo del diritto sullo strapotere di Google, pur prendendo una posizione netta su alcuni temi — per esempio il riconoscimento del gestore di un motore di ricerca quale titolare del trattamento dei dati personali, o l’affermazione della giurisdizione comunitaria sulle attività di Google Inc. in Europa —, lascia irrisolti problemi di enorme rilevanza. E si può essere certi che questi vuoti applicativi verranno al più presto colmati proprio dalla parte apparentemente sconfitta. Il rischio è che in un prossimo futuro siano i provider come Google a decidere su quali dati sarà concretamente possibile esercitare il “diritto all’oblio”, e che tali decisioni vengano prese in funzione degli interessi economici delle big data companies e non certo per tutelare i diritti individuali.Per queste ragioni, appare urgente riflettere su quali possano essere le strategie in grado di contrapporre in maniera efficace il “discorso sui diritti” a una gestione della rete basata esclusivamente sul profitto.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo838,60 euro
Periodo7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016
Gruppo di RicercaPIETROPAOLI Stefano (Coordinatore Progetto)
BISOGNI Giovanni (Ricercatore)
GIORDANO Valeria (Ricercatore)
MANCUSO Francesco (Ricercatore)
NINO Michele (Ricercatore)
PRETEROSSI Geminello (Ricercatore)
TUCCI Antonio (Ricercatore)