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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE TRA REINTEGRAZIONE E RISARCIMENTO

Punto di partenza dell'attività di ricerca è l'analisi del complesso quadro normativo che in materia di licenziamento disciplinare ci ha consegnato la recente riforma del mercato del lavoro (l. 92 del 2012). L'iter che si scegli di seguire, nella ricostruzione dell'analisi delle nuove norma in materia di licenziamento è basato sull'assunto per cui la Riforma sia intervenuta unicamente sulle “conseguenze” del licenziamento viziato e non sui presupposti sostanziali, operando un’inedita “modulazione” dei rimedi, secondo un “climax discendente” di gravità del comportamento datoriale o del vizio del licenziamento (ovvero, secondo una diversa lettura, di rilevanza degli interessi del lavoratore coinvolti), cui corrisponderebbe una “modulata” gravità o intensità (dubitamente, dissuasività) della sanzione, ossia, nell’ordine: i) “tutela reintegratoria piena”,caratterizzata da forti affinità con il rimedio previsto in passato, ii) “tutela reintegratoria attenuata”; iii) “tutela indennitaria forte”; iv) “tutela indennitaria ridotta” (ovvero “dimidiata” o, ancora, “attenuata”. All'esito di tale analisi ci si propone di verificare che Il nuovo sistema sanzionatorio avrebbe prodotto come corollario una “doppia fase” del giudizio, una prima, rimasta a quanto sembra, invariata all’esito della Rifoma, avente ad oggetto la legittimità o l’illegittimità (eventualmente, l’illiceità) del licenziamento, la seconda, di nuova introduzione, sulla scelta della sanzione. E’ peraltro agevole notare sin da subito come tale “doppia fase” implichi già, a prescindere dai diversi punti di oscurità del testo sui quali si avrà modo ampiamente di soffermarsi, un “doppio sforzo” da parte del Giudice e, di conseguenza, un maggiore spazio esegetico ad appannaggio di quest’ultimo, con buona pace delle tanto decantate esigenze di certezza del diritto e di prevedibilità dell’esito dei giudizi in materia di licenziamento, funzionali ad una logica di anticipazione del “costo” del recesso.E' evidente allora che nel nuovo e mutato quadro normativo di fondamentale importanza è la risposta delle Corti anche sul piano della verifica dell’idoneità dell’altro obiettivo della Riforma, ossia quello di ridurre la discrezionalità dei giudici, a fronte della loro nuova “facoltà” (che, in precedenza, costituiva di fatto un atto dovuto) di applicare la sanzione reintegratoria-ripristinatoria, la cui esclusività quale rimedio per tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo/nullo/inefficace è stato proprio uno dei “tabù” che la Riforma ha inteso infrangere.All'esito dell'esame della già cospicua letteratura prodotta sul punto, l'attività di ricerca si concentrerà sui primi esiti giurisprudenziali, iniziando dal nuovo comma 1, rispetto al quale l’approfondimento cercherà di essere particolarmente serrato, data l’importanza dei nuovi spazi (e, soprattutto, confini) del licenziamento nullo al fine di comprendere l’effettività del distacco con il regime rimediale del passato.Si proseguirà poi con le “nuove” forme più lievi di sanzione, con particolare attenzione alla linea di confine – dai contorni piuttosto grigi – tra reintegra attenuata ed indennità forte, senza dimenticare la funzione, tutt’altro che residuale, della indennitaria debole, destinata a trovare applicazione nei casi di vizi formali o procedurali del recesso, talvolta non senza possibili conseguenze sul merito del provvedimento.Il tutto nell'obiettivo di verificare la congruità, rispetto ai menzionati “desiderata”, di una disposizione la cui formulazione ed intentio originaria – è stato autorevolmente sostenuto – si è progressivamente, per effetto di un necessario compromesso, ridotta sino ad essere incorporata in un testo finale dotato di una – propria – ratio, dai contorni almeno in parte eterogenei rispetto agli intendimenti iniziali.

StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo802,00 euro
Periodo7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016
Gruppo di RicercaQUARANTA Mario (Coordinatore Progetto)
LUCIANI Vincenzo (Ricercatore)