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IL RUOLO DELLA VITTIMA NELLA GIUSTIZIA PENALE

L’indagine investe numerosi e delicati profili, che coinvolgono il problema della vittimizzazione primaria e secondaria, la necessità di garantire uno standard minimo di tutela alle vittime della criminalità, l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia e, infine, il ruolo della vittima nel sistema di giustizia penale nazionale. In questa prospettiva la ricerca si snoderà seguendo due direttive principali: l’esame delle misure adottate, in ambito nazionale e internazionale, a favore delle vittime di reato e delle novelle 67/2014, 28/2015 e 9/2015 introdotte dal legislatore italiano. Nell’ambito del quadro normativo europeo l’analisi riguarderà in particolare le direttive 2012/29/UE e 2011/99/UE che accentuano il livello di protezione della vittima, favorendo, rispettivamente, la sua partecipazione al processo e il reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate, in materia penale, da autorità giurisdizionali degli Stati membri.Sul versante del diritto interno, come accennato, ci si propone di analizzare i più recenti interventi legislativi. In particolare, il d.lgs.11 febbraio 2015, n. 9, attuativo della Direttiva 2011/99/UE sull'Ordine di protezione europeo che ha introdotto un importante strumento finalizzato alla costruzione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia tra i Paesi dell'Unione; l'istituzione dell'Ordine di protezione europeo, infatti, si fonda sulla cooperazione giudiziaria in materia penale nonché sul mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, così come sancito dall'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.Si analizzerà, inoltre, la l. 28 aprile 2014, n. 67, che, prevedendo la messa alla prova per imputati maggiorenni, valorizza la mediazione penale e la giustizia ripartiva, poiché per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova, che deve contenere, tra l’altro, la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e ad un percorso di mediazione con la persona offesa. La valutazione giudiziale circa l’esito positivo della messa alla prova dipenderà, quindi, anche dalla disponibilità dell’imputato verso la vittima e dal risultato positivo dell’attività di mediazione. Infine, si verificheranno i nodi interpretativi del d.lgs. 26 marzo 2015, n. 28, che estende agli adulti l’istituto della non punibilità per c.d. “irrilevanza del fatto”, già previsto nell’ordinamento minorile (art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e per i reati di competenza del giudice di pace (art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). La novella, pur non introducendo in capo alla persona offesa un potere di veto alla dichiarazione di non punibilità per irrilevanza del fatto (non potendosi riconoscere alla stessa un potere dispositivo del processo e della punibilità) prevede, tuttavia, che essa sia posta in condizione di poter interloquire sulla richiesta del pubblico ministero e di contestare la ritenuta tenuità del fatto, sicché la valutazione dell'esiguità del danno o del pericolo tiene conto, in qualche misura, della valutazione dell'interesse della vittima.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.370,00 euro
Periodo28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017
Gruppo di RicercaNORMANDO Rosalba (Coordinatore Progetto)
IOVINO Felice Pier Carlo (Ricercatore)
KALB Luigi (Ricercatore)
RANIERI Enrico (Ricercatore)