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PROSCIOGLIMENTO PER TENUITA' DELL'OFFESA TRA ESIGENZE DEL SISTEMA, DIRITTI DELL'IMPUTATO ED ASPETTATIVE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO.
Il D. Lgs. 16 marzo 2015 n. 28, recante ”Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto", emesso ai sensi dellìart. 1. Comma 1, lett. m) della legge delega 28 aprile 2014 n. 67, ha introdotto nel nostro sistema una nuova causa di non punibilità per fatti penalmente rilevanti (individuabili in forza di criteri selettivi fissati, ex ante, dallo stesso legislatore, che non abbiano arrecato alla persona offesa un danno o un pericolo tele da renderli meritevoli di punizione. La particolare tenuità del fatto presuppone un'offesa esistente e tipica costituente reato che, tuttavia, per scelta legislativa non é punibile.L'istituto, seppur nella sua peculiarità, e già noto ai nostro ordinamento che loha previsto nel processo minorile e nel procedimento penale innanzi al Giudice di Pace. Nel primo caso e stabilito che, se nel corso delle indagini preliminari, risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, anche considerando che l'ulteriore corso del procedimento potrebbe pregiudicare le esigenze educative del minore.Tra le definizioni alternative del procedimento di fronte al Giudice di Pace, é prevista |'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 74/2000, dichiarabile dal giudice, durante le indagini preliminari (decreto di archiviazione), quando non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione dei procedimento. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne e derivato, nonché la sua occasionalità e il grado di colpevolezza, non giustificano |'esercizio dell’azione penale, tenuto conto, altresì, del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato.Di particolare interesse sono i profili procedimentali del nuovo istituto. Ed invero, la causa di non punibilità potrà trovare applicazione: nella fase delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero; nella fase predibattimentale; all’esito del giudizio ordinario o di quello abbreviato.L’aspetto più interessante della ricerca è quello di verificare, anche con il conforto della prassi applicativa, se la nuova disciplina sia in grado di garantire un (auspicabile) giusto equilibrio tra le esigenze deflattive del carico giudiziario (sottese alla riforma), i diritti dell’imputato (atteso che la pronuncia di proscioglimento per tenuità del fatto emessa a seguito del giudizio ordinario o abbreviato non è scevra di pregiudizi per l’imputato) e le aspettative della persona offesa dal reato (essendo stata rimessa ad altri la valutazione sulla tenuità o meno dell’offesa subita a seguito del reato di cui è stata vittima)
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | RANIERI Enrico | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 690,00 euro | |
Periodo | 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017 | |
Proroga | 27 Luglio 2018 | |
Gruppo di Ricerca | RANIERI Enrico (Coordinatore Progetto) CIMADOMO Donatello (Ricercatore) IOVINO Felice Pier Carlo (Ricercatore) |