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INIZIO E FINE VITA: IL PARADIGMA DEL CONSENSO

Il progetto riprende l'ampia bibliografia prodotta sul tema dell'inizio vita, tesa ad affrontare anzitutto i dieci anni di studi proposti sul lungo e tortuoso cammino della Legge n.40, di fatto stravolta dalla rielaborazione ad opera dei magistrati.In particolare, sul tema della fecondazione eterologa, si ricordi come il suo divieto fosse accompagnato dalla previsione secondo cui l’unica finalità per cui è possibile il ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) è quella di «rimuovere le cause di sterilità o infertilità» (art. 1.2). Il significato di tale combinato disposto portava, da un lato, ad escludere l’accesso alla prestazione per le coppie che non presentassero problemi di sterilità, e dall’altro, ad impedire la PMA alle coppie in cui uno dei componenti fosse stato totalmente sterile. In quest’ultimo caso, infatti, sarebbe stato illegittimo procurarsi ed utilizzare sperma o ovuli che non prevenissero dalla coppia, proprio a fronte del divieto di fecondazione eterologa (assistito fra l’altro da una sanzione pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro). Il problema di fondo su cui è intervenuta la Corte è quindi riassumibile nella formula secondo cui per accedere alla PMA era necessario essere sterili sì, ma non troppo. Non è difficile a questo punto rendersi conto di quanto la legge prevedesse una disciplina perlomeno eccentrica nel garantire l’accesso alla prestazione ai malati non gravi, e nel negarla invece a chi di quella stessa disfunzione soffriva in forma più severa. Tale paradosso costituisce lo sfondo su cui la Corte costituzionale si muove nel considerare la legittimità del divieto di fecondazione eterologa. Dopo aver richiamato come tale proibizione non sia il «frutto di una scelta consolidata nel tempo» (e nemmeno nello spazio, si potrebbe aggiungere, atteso che fra gli ordinamenti a noi vicini solo Lituania e Turchia la condividono) la Corte ricorda come la Costituzione comprenda una «fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi» di cui la scelta di «diventare genitori e di formare una famiglia» costituisce una delle espressioni.Tale passaggio pare rilevante per più di un profilo. Si ricordi come l’art. 31 Cost. attribuisca alla Repubblica il compito di agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi». Anche alla luce del più generale principio personalista e della garanzia dei diritti inviolabili, quindi, la Corte può dimostrare come la determinazione di avere o meno figli interessi la «sfera più intima ed intangibile della persona umana… anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo». Un secondo profilo attiene all’ormai consueto riconoscimento della salute in termini psichici oltre che fisici. E su queste basi, è un dato di esperienza comune, ancor prima che giuridico-costituzionale, il fatto che l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, possa «incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia».Una volta precisata la libertà di autodeterminarsi in ambito familiare e riconosciuto un diritto alla salute potenzialmente compromesso, la Corte ricorda, in terzo luogo, un principio che dovrebbe essere la regola in ogni forma di Stato di derivazione liberale: quello secondo cui per imporre divieti o limiti ai diritti delle persone, il Parlamento (la maggioranza) debba dare prova dell’esistenza di interessi contrapposti di rango perlomeno equivalente. Si tratta del principio fondante secondo cui un divieto assoluto nei confronti di una condotta riconducibile alla sfera dell’autodeterminazione individuale debba potersi configurare quale «l’unico mezzo per garantire la tutela di altri valori costituzionali coinvolti».

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.320,00 euro
Periodo28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017
Proroga27 Luglio 2018
Gruppo di RicercaIVONE Vitulia (Coordinatore Progetto)
AVERSANO Gabriele (Ricercatore)
MIRAGLIA Caterina (Ricercatore)
NEGRI Stefania (Ricercatore)
PRINCIPE Angelina (Ricercatore)