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HUMANITAS SIVE CIVILITAS? CONCETTO DI UMANITÀ E DIRITTO DELLE GENTI

Considerare lo jus gentium romano come equivalente al diritto internazionale moderno e contemporaneo è un’operazione non giustificabile sul piano storiografico. Nel diritto romano è possibile rinvenire la prima elaborazione di alcuni istituti ascrivibili senza dubbio allo sviluppo del diritto internazionale pubblico, ossia all’ordinamento giuridico che disciplina i rapporti tra Stati (si pensi agli istituti dello jus fetiale, dello jus legationis, dello jus belli ac pacis). Tuttavia, se riferito al termine jus gentium, questo collegamento è possibile soltanto se di tale concetto si mettono in evidenza alcune particolari declinazioni, appunto, pubblicistiche. L’estrema complessità che segna il concetto di jus gentium in epoca romana non consente dunque una sua riduzione tout court al moderno concetto di diritto internazionale.Il diritto delle genti romano esprime la comunanza di alcuni istituti giuridici che i giuristi romani individuano nella pratica dei rapporti culturali e commerciali con altri popoli del bacino mediterraneo. Lo jus gentium non definisce alcun concetto di umanità, e tantomeno di un’umanità intesa come societas hominum, comprendente tutti gli esseri umani, retta da un ordinamento eterno e immutabile, caratterizzata da norme e istituti comuni all’intero genere umano. Tale funzione è svolta invece dallo jus naturale di epoca giustinianea. Lo jus gentium si muove invece nella diversa prospettiva concreta, inscritta nella carne di liberi, schiavi e liberti. Cives, peregrini, personae, gentes, populi: questi sono gli unici produttori e destinatari del diritto. Lo jus naturale sembra poter sopportare il peso del genere umano, ma soltanto a patto di restare indefinito e di elevarsi a un livello trascendente, slegato da qualsiasi pratica dei diritti. Il diritto delle genti continua dunque a fare riferimento agli istituti e alle norme ritenuti concretamente vigenti presso tutti i popoli, e si riferisce all’umanità come razionalità incarnata nella storia. Questa percezione era tutta filtrata da un fortissimo pregiudizio culturale, per il quale l’umanità era rappresentata dai popoli entrati in contatto con i romani, che non potevano non condividere con il popolo romano un nucleo minimo di leggi e costumi. Durante il medioevo la concezione che vedeva lo jus gentium romano come il diritto concretamente vigente presso tutti i popoli è lentamente ma inesorabilmente slittata verso quello che conosciamo col nome di jus commune. Sul piano teorico, sarà soltanto la nuova consapevolezza della diversità di modelli culturali della prima modernità, insieme alla comparsa di un nuovo protagonista — lo Stato moderno —, a rendere possibile la radicale trasformazione dello jus gentium in uno jus inter gentes.Il cosiddetto diritto internazionale moderno nasce in questa prospettiva come uno jus publicum europaeum, e dunque come un diritto che fa riferimento a una comunità di soggetti formalmente eguali, che occupano un’area geografica precisa, e che condividono un medesimo standard di «civiltà». Il diritto delle genti imbocca così una strada che lo porterà, nell’arco di tre secoli, a diventare il «diritto dei popoli civili». A partire dal Congresso di Vienna, infatti, esso comprenderà anche soggetti extra-europei dal punto di vista spaziale, accomunati però da una matrice culturale chiaramente europea e cristiana (gli Stati Uniti d’America in primis). In questo senso è possibile sostenere che l’ordinamento giuridico internazionale moderno — dal momento della sua genesi fino all’esaurimento del cosiddetto modello vestfaliano delle relazioni internazionali — ha fatto esplicito e costante riferimento a una comunità di soggetti individuati in base a precisi parametri culturali.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo890,00 euro
Periodo28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017
Proroga27 Luglio 2018
Gruppo di RicercaPIETROPAOLI Stefano (Coordinatore Progetto)
BISOGNI Giovanni (Ricercatore)
GIORDANO Valeria (Ricercatore)
MANCUSO Francesco (Ricercatore)
PRETEROSSI Geminello (Ricercatore)
TUCCI Antonio (Ricercatore)