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MEMORIA, DIMENTICANZA, INTERNET. UNO STUDIO DI DIRITTO COMPARATO

Come osservato in sede di obiettivi, nel contesto di una legislazione (nazionale e sovranazionale) che spesso desta problematiche interpretative in sede di applicazione, problematiche dovute alla concreta difficoltà di accompagnare razionalmente la costante e veloce evoluzione tecnologica che fa segnare lo studio della Rete, con la presente ricerca ci si propone di estrapolare e raccogliere razionalmente il quadro di principi ormai consolidatisi - o in via di consolidamento - desumibili dalle numerose decisioni offerte in materia dal formante giurisprudenziale (di Civil Law come di Common Law).Nel contesto europeo, una base di partenza obbligata è la riflessione circa gli assunti fondamentali delineati dalla citata sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2014 nel cd. caso "Google Spain". Il momento fondativo dell’intera impostazione decisionale della sentenza della Corte di giustizia si identifica facilmente nella qualificazione dell’attività dei motori di ricerca operanti nel web quale “trattamento di dati personali”, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della Direttiva 95/46/CE. Da siffatto assunto discende, infatti, la conseguente attribuzione al gestore del motore di ricerca, che opera il trattamento, della qualità di “responsabile” dello stesso, ai sensi dell’art. 2, lett. d), del medesimo testo normativo, in quanto soggetto che determina le finalità e gli strumenti dell’attività di organizzazione ed aggregazione di informazioni pubblicate su Internet. Il gestore, pertanto, è chiamato ad assicurare, nell’ambito delle proprie responsabilità, competenze e possibilità, la conformità del proprio agere alle previsioni della direttiva 95/46, con correlato diritto degli interessati dal trattamento di rivolgersi direttamente al responsabile dello stesso affinché sia pienamente tutelato il loro diritto al rispetto della sfera privata. E ciò, peraltro, in maniera del tutto autonoma rispetto ai rapporti intercorrenti tra interessato e titolare del sito sorgente, ove l’informazione è contenuta: la richiesta rivolta al motore di ricerca prescinde dalla differente istanza di cancellazione eventualmente proposta al soggetto che ha caricato l’informazione on-line. La linea di cesura interpretativa segnata dalla sentenza è rappresentata, dunque, dalla scelta di investire di indipendenza il servizio svolto dai motori di ricerca, inteso come autonomo trattamento dei dati personali, distinguendolo da quello proprio dei gestori delle pagine sorgente. In questo segmento deve, poi, leggersi il riconoscimento in capo al gestore del motore di ricerca della posizione di responsabile dell’autonomo trattamento. La Corte, tramite questa soluzione interpretativa, giunge a riconoscere a qualsivoglia interessato il diritto di presentare al gestore del motore di ricerca istanze ai sensi degli artt. 12, lett. b), e 14, co. 1, lett. a), della direttiva 95/46, finalizzate ad ottenere l’esclusione dai risultati di ricerca collegati al proprio nome di determinate informazioni presente in Rete e riguardanti la sua sfera personale. Nell’impalcatura della decisione, il primo vaglio di fondatezza dell’istanza è rimesso proprio al gestore del motore di ricerca, chiamato al difficile compito di identificare il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali della persona, derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ed il (potenzialmente configgente) legittimo interesse degli utenti di Internet intenzionati ad avere accesso a quella data informazione. L’interessato, ove veda disattesa la propria istanza dal gestore del motore di ricerca, può rivolgersi all’autorità di controllo nazionale in materia di privacy o, in alternativa, all’autorità giudiziaria, affinché queste - quasi a guisa di organi di secondo grado - verifichino la correttezza della posizione assunta dal responsabile del trattamento ed, eventualmente, ordinino allo stesso l’adozione di misure precise conseguenti.

StrutturaDipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.305,00 euro
Periodo28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017
Gruppo di RicercaD'ANTONIO Virgilio (Coordinatore Progetto)
BENEDETTO ALESSANDRA (Ricercatore)
GIANNONE CODIGLIONE GIORGIO (Ricercatore)
MEOLI Bruno (Ricercatore)
MUSIO Antonio (Ricercatore)
SCOCOZZA SIMONA LIBERA (Ricercatore)
SICA Salvatore (Ricercatore)
VIGLIAR Salvatore (Ricercatore)