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RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ CONTRATTUALE E GIUDICATO

Il progetto di ricerca si soffermerà anzitutto sulla premessa sistematica da cui muove la più recente giurisprudenza, ossia che, in tutte le azioni contrattuali (di adempimento o di impugnativa), l’oggetto del processo è sempre il «rapporto giuridico sostanziale» nel suo complesso che deriva dal contratto , con la duplice conseguenza che, al fine di inibire la formazione del giudicato (a causa dell'operare della preclusione del dedotto e del deducibile), tanto l'attore che impugna il contratto, quanto il convenuto per l'adempimento del contratto, sono onerati di far valere tutti i motivi di invalidità e/o inefficacia del contratto medesimo.In questo contesto, opera il principio pretorio cd. della "ragione più liquida", in forza del quale il giudice può "isolare" una singola questione pregiudiziale di merito a carattere impeditivo o estintivo, e, se la ritiene fondata, emanare perciò solo una pronunzia definitiva di rigetto della domanda. Ad esempio, proposta la domanda di adempimento di una singola rata del prezzo contrattuale, eccepita la sua mancata scadenza o la sua prescrizione, il giudice (se le parti non gli chiedano di pronunciarsi anche sulla questione logicamente pregiudiziale della nullità del contratto, da cui deriva la singola rata) emana immediatamente una sentenza definitiva di rigetto.In questo caso, il giudicato di rigetto può avere una portata oggettiva più ristretta rispetto all’oggetto del processo, limitata al motivo specifico di rigetto e non già all’esistenza ed all’efficacia (o all’inesistenza ed inefficacia) del rapporto contrattuale nel suo complesso. Perciò, proposta azione di risoluzione, se questa sia stata rigettata senza alcun esame della validità del contratto, il giudicato di rigetto non preclude la successiva azione di nullità del contratto.Alla luce di tali presupposti, andranno analizzati i seguenti profili del tema proposto: a) se il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto in ogni causa di risoluzione (fondata non soltanto sull’inadempimento, ma anche sull’eccessiva onerosità sopravvenuta o sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione); b) se il rilievo officioso della nullità va esteso a tutte le ipotesi di azioni di impugnativa negoziale e, quindi, anche ai giudizi di annullamento e di rescissione, nonché a quelli concernenti la richiesta di scioglimento del contratto ex art. 72 L.F., o per mutuo dissenso; c) se, nel caso in cui le parti discutano della nullità di una singola clausola (c.d. nullità parziale), sia consentita la rilevazione officiosa di una ragione di nullità dell'intero contratto; d) se sia consentito al giudice di rilevare d'ufficio cause di nullità diverse da quelle prospettate dalle parti; e) se il potere-dovere di rilevare le cause di nullità negoziale può essere esercitato dal giudice per la prima volta in appello e in Cassazione, in caso di mancato rilievo della nullità in primo grado; f) se ed in quali limiti le nullità cd. "di protezione" siano rilevabili d'ufficio; g) infine, quali siano i limiti oggettivi del giudicato in presenza di una pronuncia di merito relativa alla domanda di adempimento, di risoluzione, di annullamento, di rescissione o di scioglimento del contratto.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.850,00 euro
Periodo28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017
Proroga27 Luglio 2018
Gruppo di RicercaDE SANTIS Francesco (Coordinatore Progetto)
IANNICELLI Luigi (Ricercatore)
MANCUSO Carlo (Ricercatore)