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LE SOCIETÀ BENEFIT

La nuova disciplina definisce società benefit (SB) quelle (di persone, di capitali e cooperative) che "nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse" (art. 1, co. 376). Del resto, va ricordato come le ricadute esterne dell'attività di impresa (specialmente ambientali e di benessere sociale) siano da ultimo particolarmente apprezzate dagli investitori istituzionali anche di area europea (v. Dominelli, Norges Bank fa trading su Egp e UniCredit, in Il Sole 24 Ore, 27 agosto 2015, 19-20). Lo studio delle SB si rende particolarmente interessante sia nella prospettiva del diritto dell'impresa che in quella del diritto societario. Dal primo punto di vista la disciplina si raccorda con la L. 6 giugno2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) prevedendo il soddisfacimento di istanze sociali accanto al tradizionale perseguimento dell'esclusivo scopo egoistico; dal secondo punto di vista, la disciplina comporta una riconsiderazione delle nozioni di scopo, interesse e oggetto sociale (rectius societario) e pone problematiche nuove in punto di recesso. Aggiungendo alla ragione o denominazione l'appellativo "benefit" queste società rendono noti al mercato e agli stakeholders (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile) il perseguimento di uno scopo anche altruistico. Dal punto di vista pubblicitario è altresì previsto che, oltre alla possibilità di inserire nella denominazione o ragione la dicitura "benefit", debba essere annualmente predisposta, in occasione del bilancio d’esercizio, una relazione concernente il perseguimento del "beneficio comune", da pubblicarsi sul sito Internet della SB, affinché tutti ne possano prendere conoscenza, con la sola possibilità di oscurare eventuali dati sensibili. Infine, a tutela di una corretta informazione del mercato viene previsto che la SB soggiaccia alle regole dettate in tema di pubblicità ingannevole (d.lgs.145/2007); e si ribadisce che essa è vincolata al rispetto codice del consumo (d.lgs. 206/2005). Sul corretto adempimento di tali obblighi viene prefigurato un preciso dovere di vigilanza in capo all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. La scelta di operare come società benefit non attribuisce alcun vantaggio di tipo fiscale, contributivo, finanziario, ecc. La disciplina ha ricadute sull'interesse della società potendo le SB perseguire sia lo scopo egoistico che il beneficio comune con il conseguente sorgere di nuovi compiti e responsabilità in capo agli amministratori derivanti da politiche aziendali dirette al bilanciamento di diversi interessi (similmente a quanto accade nell'attività di direzione e coordinamento). La legge prevede l'obbligo di indicare nell'oggetto della SB le finalità di beneficio comune: se una società, decidendo di diventare benefit, modifica lo statuto, si pone infine la questione della nascita del diritto di recesso ex art. 2437, lett. a), c.c.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo820,00 euro
Periodo29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018
Proroga20 settembre 2019
Gruppo di RicercaMURINO Filippo (Coordinatore Progetto)
CAPO Giovanni (Ricercatore)
D'AIUTO DANIELE (Ricercatore)
D'ANGELO Giuseppe (Ricercatore)
DE CRESCENZO Matteo (Ricercatore)
FAUCEGLIA Giuseppe (Ricercatore)
FEZZA Fabrizio (Ricercatore)
MENICUCCI Mauro (Ricercatore)
PECORARO Clemente (Ricercatore)
PRINCIPE Angelina (Ricercatore)