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TERRORISMO E DEMOCRAZIA
Il nucleo essenziale del concetto di terrorismo è lo sviluppo della violenza per fini politici. Se il fine primario è spargere il terrore, come la stessa parola suggerisce, gli Stati democratici, per difendersi dal pericolo, sono costretti ad adottare misure restrittive delle libertà in nome della sicurezza, presentata come presupposto per fruire delle medesime libertà che si restringono. Così la salute dello Stato democratico viene a essere minacciata non soltanto dalla malattia, cioè dal terrorismo, ma paradossalmente anche dalla medicina, costituita dalle misure di emergenza che limitano, a volte a tempo indeterminato, le garanzie fondamentali. Infatti un ordinamento che vuol proteggere i suoi cittadini da ogni pericolo per la loro sicurezza rischia di ampliare le funzioni svolte dai poteri pubblici, concentrando le medesime in un unico organo o in un numero limitato di centri di potere; non è poi improbabile che misure normative, introdotte per proteggere i cittadini dalla minaccia terroristica, si rivelino poi invasive e penalizzanti nei confronti delle libertà dei cittadini stessi. Infatti un attentato terroristico, pur di vaste proporzioni, non sembra essere in grado di minacciare la stabilità delle istituzioni, almeno in un paese con radicate tradizioni democratiche, cosa che invece una legislazione fortemente limitativa delle libertà potrebbe fare. Il terrorismo integra senz’altro una condotta criminale, da distinguere dalle azioni compiute dai soldati nell’ambito di conflitti armati, perché è caratterizzato dallo scopo di colpire soggetti terzi ed estranei o personalità che incarnano le istituzioni di uno Stato; l’identità delle vittime o degli obiettivi della violenza è spesso secondaria o irrilevante rispetto allo scopo perseguito dai terroristi, che è quello di incutere paura. Dal terrorismo bisogna distinguere anche i diversi fenomeni della comune criminalità e delle condotte considerate come lotta di liberazione nazionale e, poi, per quanto possa sembrare apparentemente ovvio, il fenomeno dovrebbe essere distinto dalla guerra in sé. Infatti, è importante identificare quali comportamenti debbano essere compresi tra i reati legati al terrorismo dal momento che ciò consente di distinguerli da comuni reati, quali il sequestro di persona e l’omicidio, nonché da quelle condotte che vengono considerate lecite in base al diritto internazionale, come le uccisioni di soldati nemici perpetrate nel corso di legittime azioni di guerra. Tra terrorismo e criminalità comune il discrimine sembra sia costituito dall’obiettivo politico. Sul piano interno sembra si possano considerare terroristiche tutte quelle azioni dirette all’eversione di uno specifico ordinamento; in generale una definizione di terrorismo potrebbe essere costituita dall’uso della violenza da parte di chi è armato contro persone inermi. Neppure questa definizione sembra sufficiente a distinguere il terrorismo da alcuni atti criminali che terroristici non sono. Infatti dal terrorismo occorre distinguere anche le attività democratiche di protesta che sfociano in atti violenti che causano danni a persone o cose. In questo caso gli atti compiuti vanno considerati come reati comuni e non di stampo terroristico. Quando proteste democratiche sfociano in atti di violenza non è sempre facile distinguere gli atti di teppismo da quelli di terrorismo. Nondimeno uno Stato democratico deve distinguere le due situazioni, evitando di bollare come terroristici gli eccessi di democratiche manifestazioni di dissenso aventi natura politica. Infatti, se il terrorismo è caratterizzato da un fine politico, anche le manifestazioni democratiche di protesta possono esserlo; tuttavia la violenza, che un gruppo di manifestanti può compiere su persone o cose, non è lo scopo primario della manifestazione di protesta, come invece accade nel caso del terrorismo, ma rappresenta una degenerazione da sanzionare con le ordinarie leggi penali.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | FENUCCI Tullio | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 720,00 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Gruppo di Ricerca | FENUCCI Tullio (Coordinatore Progetto) |