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LE NUOVEPROSPETTIVE PREVENTIVA E PRECAUZIONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEL DIRITTO EUROPEO E COMPARATO.

Dinanzi all’incessante avanzare del progresso scientifico e tecnologico, che introduce sempre nuove modalità di invasione nella sfera privata delle persone – si pensi alle tecniche di profilazione, al data mining, alla dataveillance – la logica del consenso rivela tutta la sua insufficienza. Tale problema è già affrontato in nuce nella direttiva 95/46/CE, con l’adozione, accanto al profilo del consenso, di una serie di principi volti a limitare l’attività di raccolta dei dati personali, che impongono al titolare l’obbligo di trattare i soli dati necessari ad adempiere alle finalità prestabilite, dati che devono essere adeguati, pertinenti e proporzionati alle medesime finalità. In tale prospettiva, una delle norme più lungimiranti della direttiva citata è forse quella dell’art. 15, che stabilisce che “gli Stati membri riconoscono ad ogni persona il diritto a non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o che abbia effetti significativi nei suoi confronti, fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l’affidabilità, il comportamento e così via”. L’attuazione di siffatto principio si configura negli anni successivi quale obiettivo estremamente difficile da raggiungere, nonostante i tentativi dei legislatori nazionali e l’adozione di ulteriori normative in ambito sovranazionale, tra cui la direttiva 97/66/CE sul «trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni» e la direttiva 2002/58/CE relativa al «trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche» , che si mostrano probabilmente troppo prudenti nella ricerca di un contemperamento tra tutela dei diritti dei singoli e interessi del mercato, nonché tra i primi e le ragioni di matrice pubblicistica, in primo luogo quelle concernenti la sicurezza pubblica. Ben più concreta considerazione – a prescindere dalla validità delle soluzioni fornite – per un’effettiva attuazione dei principi in materia di protezione dei dati personali dimostra, invece, la Corte di Giustizia, in modo costante nella sua giurisprudenza e in particolare nelle significative e controverse decisioni Digital Rights Ireland Ltd. , Google Spain SL (conosciuta anche come sentenza Costeja González) e Schrems . La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha in tali casi confermato una linea forte di protezione della privacy, anticipando, altresì, meccanismi di tutela che saranno recepiti nella nuova General Data Protection Regulation . Occorre chiedersi, allora, se si vada verso un’applicazione universale del diritto dell’Unione europea , fondata sulla natura di diritto fondamentale della protezione dei propri dati personali, attribuito alle persone in quanto tali a prescindere dalla cittadinanza e dalla nazionalità . Ben al di là del più limitato obiettivo unificatore di fornire un “livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali nel territorio dell’Unione” ; obiettivo che appare, altresì, più vicino grazie all’adozione di un regolamento . La novità della normativa del 2016, dinanzi all'inadeguatezza di un'impostazione essenzialmente riparatoria che caratterizzava la legislazione previgente, si rinviene nell'accoglimento di un metodo preventivo e, in taluni casi, precauzionale delle tecniche di tutela.

StrutturaDipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.750,00 euro
Periodo29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018
Gruppo di RicercaSTANZIONE Maria Gabriella (Coordinatore Progetto)
BARELA Valentina (Ricercatore)
D'ANTONIO Virgilio (Ricercatore)
PIGNATARO Gisella (Ricercatore)
RICCIO Giovanni Maria (Ricercatore)
TROISI Claudia (Ricercatore)