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GIUSTO PROCESSO, GIUDICATO PENALE E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DI DIRITTI DELL'UOMO
La duplice esigenza di certezza perseguita dall’ordinamento è soddisfatta attraverso la preclusione della possibilità per le parti di sollecitare altri controlli sull’ultimo atto del processo di cognizione e per il giudice di revocare il provvedimento emanato. L’irrevocabilità della decisione determina conseguentemente la cristallizzazione del comando ivi contenuto e, secondo un’espressiva metafora, la “copertura” dei vizi dedotti e deducibili verificatisi nel corso del procedimento di formazione. In virtù dell’adesione alla Cedu, si assiste però alla sopravvivenza delle imperfezioni consistenti in una divergenza rispetto al modello di giusto processo dettato dall’art. 6 Cedu per le quali il giudicato non opera come sanatoria, ben potendo essere rilevati successivamente alla sua formazione. Con l’ingresso nel Consiglio d’Europa e l’accettazione della giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo il nostro ordinamento ha acconsentito di sottoporre il risultato dell’attività giurisdizionale nazionale a un vaglio ulteriore finalizzato ad appurare l’osservanza di precisi requisiti minimi nella formazione del comando. Fra i vizi per i quali il giudicato non vale come causa sanante si può distinguere tra quelli che «non sono di ostacolo al formarsi del giudicato» e quelli che «pregiudicano irrimediabilmente il formarsi del giudicato». La differenza tra le due tipologie è che nel primo caso «gli effetti correlativi al giudicato [...] si producono sia pur in modo precario, nel senso che il vizio rimane latente, pronto a travolgere il giudicato non appena si realizzino le condizioni richieste al riguardo» nel secondo caso invece la produzione degli effetti dell’atto imperfetto è irrimediabilmente impedita e non è consentita neppure in forma precaria. Oggetto del progetto sarà l’analisi dei risvolti del giudizio in sede europea sul giudicato italiano: collocandosi nell’ottica interna il giudicato non può risultare intaccato dalla semplice sentenza della C. eur. dir. uomo poiché il ricorso ex art. 34 Cedu non è equiparabile a un’impugnazione straordinaria. Se la declaratoria del vizio può avvenire posteriormente alla stabilizzazione del giudicato, in quanto così è espressamente previsto dalle norme convenzionali recepite, il sindacato riconosciuto all’organo di Strasburgo si arresta inesorabilmente a tale livello, né potrebbe essere diversamente in ragione della precisa strutturazione del sistema di garanzia che non attribuisce poteri costitutivi o modificativi alla giurisdizione europea. Sono le autorità nazionali a dover individuare le conseguenze che derivano sul piano del diritto interno dall’accertamento della Corte europea e di tanto si occuperà la presente ricerca.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | RANIERI Enrico | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 670,00 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Gruppo di Ricerca | RANIERI Enrico (Coordinatore Progetto) DALIA Gaspare (Ricercatore) NORMANDO Rosalba (Ricercatore) SAMMARCO Angelo Alessandro (Ricercatore) |