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IL DIRITTO GIURISPRUDENZIALE PENALE TRA TUTELA DELLA INSICUREZZA INTERIORE E TUTELA DEL NEMICO ESTERIORE. LA PREVEDIBILITÀ DEL DIRITTO NELLE RAGIONI DELLA DEMOCRAZIA PENALE
Inutile dire, allora, che, alla luce di una tale premessa, i segni tangibili di un sistematico completamento tra diritto penale dell’emergenza e ‘diritto giurisprudenziale penale dell’emergenza’ si mostrano sempre più marcati e si proiettano, ben oltre una interpretazione conforme ai principi dello stato sociale di diritto, verso un allarmante e convergente ampliamento di orientamenti simbolicamente punitivi che, non solo a livello legislativo, ma anche applicativo, alimentano un sistema in cui, per arginare istanze emotive di tutela dell’insicurezza e di difesa dal delinquente-nemico, diventa necessario un costante richiamo ad un approccio critico che ne verifichi la misura della sostenibilità razionale del controllo penale . Infatti, è proprio attraverso la presa d’atto dell’evoluzione antigarantista di un sistema di amministrazione della giustizia penale complessivamente emergenziale che, a ben vedere, si rinvengono le basi critiche per opporsi alla legittimazionedi quei mutamenti di diritto sostanziale e processuale che, in una società fortemente deviata dallo spirito del tempo, risultano chiaramente indotti da quel consenso della popolazione che, costituendo la base per una opzione pubblica compulsiva in materia di legislazione e giurisprudenza penale , si pone a fondamento di una ‘dommatica giudiziale’ generatrice di aporie sistematiche votate alla esemplarità ed al simbolismo. Queste ultime, infatti, partecipando di un populismo penale sempre più diffuso, finiscono, a loro volta, per caratterizzare decisamente la strumentalità di quel “diritto vivente” che, esaltando il ruolo della giurisprudenza-fonte, si allontana dai compiti razionali di un formante ermeneutico proprio di una legalità ‘orizzontale’ in cui il prevalere del diritto prevale sulla prevedibilità della decisione , tanto da impedire ad una evidente funzione suppletiva del potere giudiziario, a ben vedere, di spingere il simbolismo della penalità ben oltreil diritto penale ineffettivo e criminogeno e, allontanandosi dai valori dello stato costituzionale dei diritti , di giungere a minacciare la tenuta democratica del sistema. Di fronte ad una tale presa d’atto, allora, una necessaria riflessione sui delicati rapporti tra politica e giustizia si impone, tanto che non risulta difficile comprendere come siano proprio anche strategie non ortodosse, in quanto antigarantiste ed inefficienti rispetto a finalità normativo-superiori di prevenzione penale integratrice, a mettere in crisi l’ordine democratico di un ordinamento, e tutto questo proprio perché esse risultano demagogicamente e sistematicamente finalizzate ad acquisire il consenso sociale in nome di quel populismo penale, appunto, che è il risultato più evidente di un sempre più diffuso uso congiunturalmente politico del diritto. Non vi è chi non veda, pertanto, come un sistema penale complessivo di chiara ispirazione emergenziale sia destinato a rispondere ad attese irrazionalmente indotte da istanze socialmente compulsive che, nell’alimentare una penalità caratterizzata da deficit di proporzione e di democraticità, si pongono come premessa per una distorsione della amministrazione della giustizia penale in nome di soprusi politici azionati a discapito del cittadino nei suoi rapporti con lo stato . Le basi emotive che minano, dunque, il sistema complessivo di controllo penale, dunque, non sembrano esaurire più la loro operatività nella ormai fisiologica emergenzialità di una dimensione sostanziale, dal momento che, investendo anche l’aspetto applicativo delle norme, rendono necessario, fuori da una penalità della sicurezza ovvero del tipo d’autore nemico , un recupero di razionalità che può avvenire solo attraverso un adeguato schermo protettivo rinvenibile in un teleologismo assiologicamente orientato a valori normativo superiori .
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | SESSA Antonino | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.396,00 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Gruppo di Ricerca | SESSA Antonino (Coordinatore Progetto) DALIA Gaspare (Ricercatore) ENNA ROMINA (Ricercatore) IOVINO Felice Pier Carlo (Ricercatore) LO MONTE Elio (Ricercatore) PACIA Carmelina Maria (Ricercatore) SCHIAFFO Francesco (Ricercatore) VOLPE Vincenzo (Ricercatore) |